HomeEvidenzaBonus Psicologo fino a 1.500€: quando riaprono le domande?

Bonus Psicologo fino a 1.500€: quando riaprono le domande?

Il Bonus Psicologo è in vigore dal 2022, ma solo l’anno scorso è diventato strutturale. Per il 2024 è stato finanziato con 10 milioni di euro, ai quali il decreto Omnibus ha aggiunto altri 2 milioni. Al momento le domande sono chiuse, ma quando riapriranno?

Domande chiuse: quando riaprono?

Il Bonus Psicologo è un contributo economico introdotto per finanziare le spese legate a percorsi di psicoterapia dei cittadini. Un passo che il Governo ha fatto verso l’attenzione alla salute mentale. Un passo ancora troppo corto, visto che a causa dell’esaurimento dei fondi nel 2023 sono state accolte solo 41.647 domande su più di 400.000 richieste. È andata peggio nel 2024: a inizio settembre di quest’anno l’INPS ha comunicato di aver accolto appena 3.325 richieste su 400.505 presentate. Neanche l’1%.

La finestra per presentare l’istanza si è chiusa il 31 maggio 2024. Per accogliere le domande giunte entro tale scadenza sono state usate le risorse stanziate per il 2023 (10 milioni di euro). Quindi nel 2025 apriranno le domande in riferimento al Bonus Psicologo 2024. Ancora non si sa quando.

Nella circolare n. 34 del 15 febbraio 2024 INPS ha fatto sapere che “per le domande relative all’anno 2024 e agli anni successivi, la finestra temporale per la presentazione delle domande sarà comunicata annualmente con apposito messaggio.” Dunque non resta che attendere la comunicazione ufficiale dell’Istituto.

Tuttavia, se replicasse lo stesso calendario di quest’anno, probabilmente si potrà inviare la domanda a partire da marzo 2025. L’anno scorso, infatti, aprirono il 18 marzo.

Importi Bonus Psicologo e quale ISEE

L’importo massimo del Bonus per gli anni 2023 e 2024 il bonus è di 1.500 euro. Viene riconosciuto una volta l’anno per ciascuna annualità e può essere utilizzato entro 270 giorni dall’emissione.

Gli importi variano in base all’ISEE:

  • in caso di ISEE inferiore a 15mila euro, l’importo del beneficio è erogato fino al raggiungimento dell’importo massimo di 1.500 euro per ogni beneficiario;
  • in caso di ISEE compreso tra i 15mila e i 30mila euro, l’importo del beneficio è erogato fino al raggiungimento dell’importo massimo di 1.000 euro per ogni beneficiario;
  • in caso di ISEE superiore a 30mila e non superiore a 50mila euro, l’importo del beneficio è erogato fino al raggiungimento dell’importo massimo di 500 euro per ogni beneficiario.
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