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Part time Docenti di Ruolo e Supplenti, non si può chiedere sempre: le differenze

Ad anno scolastico inoltrato diversi docenti, soprattutto supplenti, si chiedono se hanno diritto al part time come i loro colleghi di ruolo.

Ciascun lavoratore, infatti, potrebbe avere la necessità di dover richiedere un regime di lavoro a tempo parziale anche dopo la firma del contratto.

È possibile anche nel mondo della scuola?

Part time di ruolo

I docenti di ruolo possono fare richiesta di part time in qualsiasi momento dell’anno scolastico entro il 15 marzo di ogni anno. Ad accettare la richiesta con decorrenza dal 1° settembre successivo è l’USP competente.

La durata del rapporto di lavoro a tempo parziale è pari a due anni scolastici.

Tra i docenti di ruolo che possono richiedere il part time in qualsiasi momento rientrano:

  • docenti anche neo immessi di ogni ordine e grado;
  • personale ATA di ogni ordine e grado, ad esclusione del DSGA;
  • personale educativo.

Part time supplenti

Diversa è la questione per i docenti supplenti. Anche per loro è possibile stipulare un rapporto di lavoro parziale ma questo può essere fatto solo al momento dell’assunzione. A stabilirlo è il CCNL 2019/21 ripreso poi dalla nota annuale sulle supplenze.

A differenza dei docenti di ruolo, la richiesta da parte dei docenti supplenti non viene esaminata dall’USP bensì dal dirigente scolastico della scuola in cui i docenti operano.

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