Ad anno scolastico inoltrato diversi docenti, soprattutto supplenti, si chiedono se hanno diritto al part time come i loro colleghi di ruolo.
Ciascun lavoratore, infatti, potrebbe avere la necessità di dover richiedere un regime di lavoro a tempo parziale anche dopo la firma del contratto.
È possibile anche nel mondo della scuola?
Part time di ruolo
I docenti di ruolo possono fare richiesta di part time in qualsiasi momento dell’anno scolastico entro il 15 marzo di ogni anno. Ad accettare la richiesta con decorrenza dal 1° settembre successivo è l’USP competente.
La durata del rapporto di lavoro a tempo parziale è pari a due anni scolastici.
Tra i docenti di ruolo che possono richiedere il part time in qualsiasi momento rientrano:
- docenti anche neo immessi di ogni ordine e grado;
- personale ATA di ogni ordine e grado, ad esclusione del DSGA;
- personale educativo.
Part time supplenti
Diversa è la questione per i docenti supplenti. Anche per loro è possibile stipulare un rapporto di lavoro parziale ma questo può essere fatto solo al momento dell’assunzione. A stabilirlo è il CCNL 2019/21 ripreso poi dalla nota annuale sulle supplenze.
A differenza dei docenti di ruolo, la richiesta da parte dei docenti supplenti non viene esaminata dall’USP bensì dal dirigente scolastico della scuola in cui i docenti operano.