Supplenze docenti e ATA: molti di questi lavoratori hanno ottenuto la nomina da graduatorie di istituto.
Sappiamo che questo tipo di nomine viene utilizzato per coprire supplenze brevi e saltuarie. Infatti non è affatto detto che durino fino al 30 giugno o ancora meglio al 31 agosto. Spesso e volentieri si tratta di supplenze molto brevi, a volte anche poche settimane.
Capita altrettanto spesso che nella nomina sia indicata una data che poi non viene rispettata, nel senso che la supplenza viene prolungata e il contratto prorogato.
Quando può capitare?
A dare una risposta è l’OM 88/2024, più precisamente l’articolo 13 commi 11 e 12.
Assenza continuativa
Uno dei motivi per cui si può prorogare il contratto per le supplenze docenti e ATA è per mantenere la continuità didattica qualora il docente titolare dovesse allungare la sua assenza. Si parla di assenza senza interruzioni, esclusi i giorni festivi. La proroga decorre dal giorno successivo alla scadenza del contratto precedente.
Assenza sospensione lezioni
Il contratto delle supplenze docenti e ATA può essere prorogato anche nel caso in cui, tra un’assenza del titolare e l’altra, intercorrono periodi di sospensione delle lezioni, ad esempio le vacanze scolastiche. Quando riprendono le lezioni al docente supplente già in servizio viene prorogato il contratto e non c’è bisogno di riattivare la graduatoria.