Sul pagamento della Tredicesima mensilità per i lavoratori dei settori privati, si sa, contano molto le prassi aziendali.
Ogni azienda può prendere una decisione autonomamente. Erogare la tredicesima prima di Natale oppure dopo. In alcuni casi viene anticipata anche la corresponsione della mensilità di dicembre in un unico cedolino, anche per facilitare le attività di amministrazione.
Ma cosa prevedono i principali contratti collettivi nazionali di lavoro sul pagamento di questa mensilità supplementare? Vediamo il caso di 10 CCNL tra i più applicati nelle relazioni di lavoro.
Pagamento della Tredicesima: cosa prevedono i CCNL
Come detto è il datore di lavoro che stabilisce la data di erogazione della Tredicesima. L’attività aziendale devono muoversi, tuttavia, nell’ambito delle regole definite dagli accordi presi col sindacato, nell’ambito del CCNL od anche con accordi aziendali.
In genere i CCNL si limitano a prevedere l’erogazione nel mese di dicembre, prima delle festività natalizie. Indicazioni più precise possono arrivare da eventuali accordi aziendali.
CCNL | Previsione sul pagamento della 13a |
Abbigliamento (industria) | In occasione della ricorrenza natalizia |
Agenzie di viaggio e turismo | In occasione delle ricorrenze natalizie |
Agricoltura (operai) | Al termine di ogni anno |
Alberghi – Confcommercio | In occasione delle ricorrenze natalizie (salvo quanto diversamente previsto per ciascun comparto) |
Barbieri, parrucchieri ed acconciatori | Non precisato. Le aziende possono erogare la gratifica natalizia anche mensilmente, previo consenso del lavoratore. |
Ceramica (Industria) | In occasione della ricorrenza del S. Natale |
Commercio (Confcommercio) | In coincidenza con la vigilia di Natale |
Dirigenti commercio | Nel mese di dicembre |
Gomma, plastica (Industria) | La corresponsione della tredicesima deve avvenire prima di Natale |
Laterizi (Industria) | Normalmente alla vigilia di Natale |
Domestici, colf | In occasione del Natale, e comunque entro il mese di dicembre |
Metalmeccanici (Industria) | In occasione della ricorrenza natalizia. La corresponsione deve avvenire, normalmente, alla vigilia di Natale. |
Studi professionali (Confprofessioni) | In coincidenza con la vigilia di Natale |
Pagamento alla Vigilia di Natale
Alcuni contratti collettivi precisano che la liquidazione deve avvenire alla vigilia di Natale, cioè il 24 dicembre di ogni anno. In questo caso significa che il lavoratore deve trovare l’accredito sul proprio conto corrente in quella data.
Si tratta di una previsione che talvolta viene migliorata dalle aziende, che erogano la Tredicesima o a metà mese di dicembre o nei giorni precedenti al 24 dicembre. Anche il calendario può fare la differenza, la presenza di giornate come sabato o domenica (giorni non bancabili) può spingere a far slittare o anticipare l’accredito a seconda dei casi.
Non mancano previsioni contrattuali più ampie che danno la possibilità di erogare entro la fine dell’anno, come nel caso dell’Agricoltura.
Foto Credit: www.depositphotos.com