L’articolo 14 del CCNL Metalmeccanica Industria disciplina le modalità di presentazione dei reclami relativi alla retribuzione, stabilendo una serie di procedure e principi per garantire che le eventuali controversie siano risolte in maniera equa e tempestiva.
Tuttavia, è fondamentale sapere che tale norma si scontra con una questione cruciale del diritto del lavoro: la prescrizione quinquennale dei crediti da lavoro, come previsto dal Codice Civile.
Vediamo, dunque, se è davvero così come scritto nel CCNL e se i lavoratori perdono il diritto ad eventuali rimostranze verso il datore di lavoro che attengono ad elementi della retribuzione.
Cosa prevede l’art. 14 del CCNL Metalmeccanica Industria
L’articolo 14 del CCNL Metalmeccanica Industria fornisce una guida per i lavoratori che desiderano sollevare reclami riguardanti la loro retribuzione. Questo il testo completo:
“Qualsiasi reclamo sulla rispondenza della somma pagata a quella indicata sulla busta paga o documento equipollente, nonché sulla qualità della moneta dovrà essere fatto all’atto del pagamento; il lavoratore che non vi provveda perde ogni diritto al reclamo per ciò che riguarda il denaro contenuto nella busta stessa. Gli errori di pura contabilità dovranno essere contestati dal lavoratore entro un anno dal giorno del pagamento affinché il competente ufficio dell’azienda possa provvedere al regolamento delle eventuali differenze”.
In particolare, la norma stabilisce che, nel caso in cui un lavoratore ritenga che ci sia stato un errore nel calcolo della sua retribuzione, evidenziato nella busta paga, può formalizzare un reclamo nei confronti dell’azienda. Il reclamo può essere presentato in forma verbale o scritta (consigliabile in casi più complessi), indicando in modo chiaro e dettagliato il motivo della contestazione. In proposito nulla prevede il CCNL.
L’errore può riguardare una somma non corrisposta (es. indennità o una maggiorazione oraria per straordinario) oppure una differenza rispetto alla retribuzione prevista dal contratto, l’azienda dovrà procedere alla rettifica dei pagamenti e al versamento degli importi dovuti, sempre nel rispetto delle normative vigenti.
L’articolo 14 stabilisce che il lavoratore che non provveda a rappresentare il reclamo all’atto del pagamento “perde ogni diritto al reclamo per ciò che riguarda il denaro contenuto nella busta stessa“. In altri termini stabilisce che se c’è qualcosa da eccepire, il lavoratore deve manifestare subito il reclamo, diversamente avrà perso per sempre questo diritto. Ma è davvero così? Cosa dice la legge sulla prescrizione dei crediti di lavoro?
Il lavoratore ha 5 anni di tempo
Quando si parla di reclami sulla retribuzione o altri diritti non può che farsi riferimento al codice civile e le norme sulla prescrizione dei crediti retributivi. Secondo il Codice Civile italiano, in particolare l’articolo 2948, c. 1, n. 4, i crediti derivanti dal contratto di lavoro sono soggetti a una prescrizione quinquennale con decorrenza dal termine del rapporto di lavoro (scadenza del contratto, licenziamento, dimissione).
Ciò significa che, indipendentemente dalla possibilità di presentare un reclamo ai sensi dell’articolo 14 del CCNL, un lavoratore ha comunque un periodo di cinque anni per chiedere il pagamento di somme che ritiene di dover ricevere.
E’ al codice civile e non al CCNL che il lavoratore deve attenersi, in questo caso, se intende presentare un reclamo per far valere il credito nei confronti del datore di lavoro. Questo principio di prescrizione quinquennale applicandosi anche ai crediti retributivi, e per quanto l’articolo 14 del CCNL stabilisca una procedura di reclamo, la norma del contratto non può essere considerata sufficiente per superare i termini di prescrizione legale. L’unica interpretazione sostenibile è questa, come confermato anche dal Commentario ufficiale al CCNL Metalmeccanica Industria edito nel 2023.
L’art. 14 è applicabile per altre previsioni
In conclusione, mentre l’articolo 14 del CCNL Metalmeccanica Industria fornisce un meccanismo utile per la risoluzione delle dispute relative alla retribuzione, il lavoratore deve essere consapevole che il diritto a far valere un reclamo è soggetto alla prescrizione quinquennale stabilita dal Codice Civile e non all’immediatezza di cui parla il CCNL.