Anche per il 2025 i lavoratori dello spettacolo potranno contare sull’indennità di discontinuità (IDIS). Una prestazione introdotta dal 1° gennaio 2024 per garantire a tale categoria di lavoratori un sostegno economico vista la specificità delle prestazioni di lavoro e del loro carattere strutturalmente discontinuo.
Vediamo nel dettaglio chi può richiederla e quando, facendo riferimento al messaggio INPS n. 112 del 13 gennaio 2025 e, per i requisiti e i beneficiari, al messaggio n. 4332 del 4 dicembre 2023.
I lavoratori dello spettacolo che possono avere l’indennità
Possono fare domanda dell’indennità IDIS i seguenti lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo:
- lavoratori autonomi, assicurati al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, ivi compresi i rapporti di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa;
- lavoratori subordinati a tempo determinato (lavoratori che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacolo, cfr. qualifiche professionali di cui al D.M. 15/03/2005[1], lett. a);
- lavoratori intermittenti iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che non siano titolari della indennità di disponibilità di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- lavoratori subordinati a tempo determinato, ossia lavoratori che prestano attività al di fuori delle ipotesi di cui al raggruppamento sub a) e come di seguito elencati:
- operatori di cabine di sale cinematografiche;
- impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
- maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
- impiegati e operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti;
- lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film;
- lavoratori intermittenti di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo in esame iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che non siano titolari della indennità di disponibilità di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
Requisiti per avere l’IDIS
Tra i lavoratori dello spettacolo sopra citati potranno presentare domanda di indennità coloro che rispettano i seguenti requisiti:
- cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea o cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio italiano;
- residente in Italia da almeno un anno;
- essere in possesso di un reddito ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), determinato in sede di dichiarazione quale reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali, non superiore a 25.000 euro nell’anno di imposta precedente alla presentazione della domanda;
- aver maturato, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, almeno 60 giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. Ai fini del calcolo delle giornate non si computano le giornate eventualmente riconosciute a titolo di indennità di discontinuità, di indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) e di indennità della nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) nel medesimo anno;
- avere, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, un reddito da lavoro derivante in via prevalente dall’esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l’iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
- non essere stato titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda (fanno eccezione i rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato, per i quali non sia prevista l’indennità di disponibilità di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81);
- non essere titolare di trattamento pensionistico diretto.
Indennità di discontinuità spettacolo: i termini per la domanda
I lavoratori dello spettacolo interessati potranno presentare la domanda per l’indennità a partire da mercoledì 15 gennaio e fino a lunedì 31 marzo. L’anno di competenza è il 2024.
Il servizio per la presentazione della domanda è disponibile sul sito dell’INPS al seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”.
Per potere accedere al servizio è necessario autenticarsi con la propria identità digitale:
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS);
- eIDAS.
Una volta autenticati è necessario selezionare la voce “Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo”.
L’istruttoria delle domande verrà avviata a partire dal mese di aprile, successivamente alla chiusura del servizio di presentazione della domanda.
L’importo
L’importo dell’indennità varia a seconda del numero di giornate accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell’anno civile precedente la presentazione della domanda. Il valore della prestazione, infatti, è pari a un terzo di queste, dalle quali però andranno detratte le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo, nel limite della capienza di 312 giornate annue complessive.
L’indennità non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali. Verrà erogata in un’unica soluzione nella misura del 60% del valore calcolato secondo le modalità previste. In ogni caso, l’importo giornaliero non può superare l’importo del minimale giornaliero contributivo stabilito annualmente dall’INPS.