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L’Agente di Polizia non ha diritto ad essere assegnato ai Ruoli Civili: si esprime la Corte Costituzionale

Non esiste un vero e proprio diritto ad essere assegnati ad altre mansioni se si perdono i requisiti attitudinali. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale in una recente sentenza che riguarda il personale di Polizia.

La sentenza n. 190 del 30 ottobre 2024 ha definito una questione di legittimità costituzionale sollevata dal Consiglio di Stato in merito all’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339. Questo decreto disciplinava il passaggio del personale non idoneo a espletare i servizi di polizia ad altri ruoli dell’Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato.

La sentenza ha riguardato la legittimità di una disposizione che non consentiva il transito nei ruoli civili per i dipendenti della Polizia di Stato che risultavano non idonei per carenze attitudinali. Vediamo il caso.

Il caso e il contesto giuridico

Il giudizio di legittimità costituzionale nasce da una controversia legale che coinvolgeva un dipendente della Polizia di Stato. Il ricorrente aveva impugnato l’atto con cui il Ministero dell’Interno aveva disposto la cessazione dal servizio a seguito di una valutazione dei requisiti psico-fisici e attitudinali, ritenendo il lavoratore non idoneo al servizio di polizia. Dopo il rigetto del ricorso da parte del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per la Puglia, il Consiglio di Stato ha sollevato la questione di legittimità costituzionale riguardante l’art. 1 del d.P.R. n. 339/1982.

Il Consiglio di Stato ha contestato che la legge discriminasse i dipendenti non idonei per motivi attitudinali, poiché non prevedeva la possibilità di un passaggio ad altri ruoli pubblici, come previsto invece per i dipendenti dichiarati non idonei per motivi di salute.

Non esiste alcun obbligo di ricollocare il lavoratore

La Corte Costituzionale, dopo aver esaminato il caso, ha dichiarato inammissibile e infondata la questione sollevata dal Consiglio di Stato. I giudici hanno affermato che non esiste un obbligo generalizzato per i datori di lavoro, sia nel settore pubblico che in quello privato, di ricollocare un lavoratore che non è in grado di svolgere le funzioni previste dal proprio contratto. L’obbligo di ricollocare un lavoratore che non è in grado di adempiere alle sue mansioni, ha specificato la Corte, sussiste solo nel caso di inidoneità parziale causata da un deficit di salute.

La Corte ha sottolineato che la Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, che stabilisce il principio di non discriminazione per i disabili, non obbliga le amministrazioni pubbliche a mantenere un lavoratore non competente o non capace di svolgere le funzioni per le quali era stato assunto, se non per ragioni di disabilità. Peraltro, la Corte ha ricordato che anche altre categorie di lavoratori del settore pubblico, come gli insegnanti, sono soggetti alla dispensa dal servizio per “incapacità didattica”.

La legge può prevedere trattamenti differenti

La Corte ha ritenuto che la decisione di non consentire il transito in altri ruoli per gli agenti di polizia che perdono i requisiti attitudinali fosse conforme alla normativa. Non si tratta di una disparità di trattamento, come affermato nel ricorso, ma di una scelta discrezionale del legislatore, che deve valutare i requisiti professionali necessari per l’esercizio delle funzioni.

Inoltre, la Corte ha escluso violazioni dell’art. 3, 35, 51 e 97 della Costituzione, poiché la garanzia del diritto al lavoro non implica un obbligo assoluto di conservare il posto di lavoro in presenza di una perdita delle capacità professionali richieste.

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