Prorogato il termine ultimo per l’invio della domanda per l’indennità di discontinuità IDIS riservata agli operatori del mondo dello spettacolo.
Gli interessati avranno un mese in più di tempo per presentare l’istanza. Ma non è questa l’unica novità. Perché la Legge di Bilancio 2025 ha rivisto i requisiti d’accesso e aumentato così la platea di chi può avere l’indennità.
Indennità spettacolo, prorogata la scadenza
Nel messaggio n. 149 del 15 gennaio 2025 INPS fornisce nuove indicazioni riguardo l’indennità riservata ai lavoratori dello spettacolo. L’ultima circolare in merito, risalente al 13 gennaio, fissava come data di scadenza per l’invio delle domande il 31 marzo 2025.
Ma il messaggio del 15 gennaio precisa che il servizio rimarrà disponibile fino al 30 aprile: gli interessati avranno quindi 30 giorni di tempo in più per presentare l’istanza.
Ma non è tutto.
Sale il limite reddituale e aumenta la platea
La Legge di Bilancio 2025 fissa anche dei nuovi limiti, reddituali e non. In particolare, il comma 611 dell’articolo 1 ha modificato:
1) il requisito reddituale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 175/2023, di accesso alla misura in argomento, prevedendo che l’assicurato, per accedere all’indennità, deve possedere un reddito ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) non superiore a 30.000 euro nell’anno di imposta precedente alla presentazione della domanda, mentre la disposizione prevedeva originariamente un limite reddituale pari a 25.000 euro.
Innalzando il tetto da 25.000 a 30.000 euro è chiaro che aumenta la platea di coloro che possono accedere all’indennità di discontinuità. Potranno infatti rientrarvi tutti i lavoratori dello spettacolo che finora rimanevano esclusi per via di un reddito che superava il limite anche di un solo euro.
Altre due novità per i lavoratori dello spettacolo che richiedono l’IDIS
Ma come detto, i nuovi limiti previsti dalla Legge di Bilancio 2025 non sono solo di tipo reddituale, ma anche di tipo contributivo. Il già citato comma 611 dell’articolo 1, infatti, ha modificato anche:
2) il requisito contributivo di cui alla lettera d) del medesimo comma 1 dell’articolo 2, riducendo a 51 il numero delle giornate di contribuzione accreditate al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo (FPLS), che il lavoratore deve avere maturato nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda.
La disposizione prevedeva originariamente un numero di giorni di contribuzione pari a 60 accreditati al medesimo Fondo. Riducendoli sarà più facile per gli operatori dello spettacolo accedere all’IDIS.
Lo stesso comma 611 ha infine modificato:
3) l’articolo 3 del decreto legislativo n. 175/2023, sopprimendo la previsione di cui al secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo, che prevedeva la non computabilità, ai fini della determinazione della durata dell’indennità di discontinuità, dei periodi contributivi già utilizzati ai fini dell’erogazione di altra prestazione di disoccupazione.
Questi ultimi potranno quindi essere conteggiati nel calcolo per la determinazione della durata dell’IDIS.