HomeEvidenzaDimissioni del Lavoratore: i nuovi controlli dell'Ispettorato

Dimissioni del Lavoratore: i nuovi controlli dell’Ispettorato

Se un dipendente manca da lavoro per più di 15 giorni senza un motivo il datore può formalizzare la risoluzione del contratto per dimissioni per fatto concludente.

Vediamo in che modo.

Dimissioni per fatti concludenti

L’art. 19 della Legge 13 dicembre 2024 n. 203 (cd. Collegato Lavoro) ha apportato delle modifiche in materia di risoluzione del rapporto di lavoro per assenze ingiustificate.

Finora, il dipendente che non si presentava a lavoro per almeno 15 giorni senza un giustificato motivo non era considerato dimissionario. Stava al datore di lavoro licenziarlo e, conseguentemente, farsi carico del pagamento del ticket per il licenziamento, grazie al quale il dipendente poteva accedere alla NASpI.

La nuova disposizione apporta delle modifiche importanti. In caso di assenza ingiustificata protratta oltre il termine previsto dal CCNL applicato o, in mancanza di previsione contrattuale, per un periodo superiore a 15 giorni, il datore di lavoro potrà sciogliere di sua iniziativa il rapporto di lavoro.

Si introduce in questo modo la disciplina delle dimissioni per fatti concludenti. L’assenza ingiustificata viene dunque interpretata come comportamento concludente indice della volontà del lavoratore di dimettersi.

La comunicazione all’ispettorato

Il datore di lavoro dovrà darne immediatamente comunicazione alla sede territoriale INL. Il protrarsi dell’assenza ingiustificata e l’invio della comunicazione da parte del datore di lavoro comportano che il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore, ossia, sostanzialmente, per dimissioni di fatto.

Il datore sarà quindi esente dal pagamento del ticket per il licenziamento perché di fatto è il lavoratore stesso che, non recandosi più in azienda, ha fatto capire di volersi dimettere.

La comunicazione all’Ispettorato andrà fatta preferibilmente a mezzo Pec. L’INL ha diffuso un modello (scarica qui il fac-simile) in cui riportare tutte le informazioni a conoscenza del datore concernenti il dipendente, riferibili non solo ai dati anagrafici ma soprattutto ai recapiti di cui è a conoscenza, anche telefonici e di posta elettronica. In questo modo potranno essere svolti tutti i controlli del caso, compresa la veridicità della comunicazione.

Nel caso in cui dovesse emergere l’effettiva impossibilità di giustificare l’assenza, l’Ispettorato può invitare il datore a ricostituire il rapporto di lavoro.

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