HomeEvidenzaRimborso Spese per Trasferte di lavoro: evitare categoricamente i Contanti

Rimborso Spese per Trasferte di lavoro: evitare categoricamente i Contanti

Dal 2025 i lavoratori dovranno stare attenti a come pagano le spese per le trasferte o le missioni. Il rimborso per il vitto, l’alloggio e il trasporto verrà riconosciuto solo se l’accredito è avvenuto non in contanti.

Vediamo meglio.

Deducibilità spese di viaggio

La Legge 30 dicembre 2024, n. 207, subordina la deducibilità di alcune spese per prestazioni di lavoro alla tracciabilità del pagamento. Ciò significa che i lavoratori dipendenti impegnati in trasferte o missioni dovranno a stare attenti al mezzo che utilizzano per saldare i conti (dell’albergo, del ristorante, del taxi, ecc.).

La deducibilità delle spese, infatti, dal 2025 è garantita solo se il pagamento è effettuato tramite sistemi bancari o di pagamento elettronico (carte di credito, debito, prepagate, assegni). Anche nel caso di spese sostenute dai professionisti per le trasferte dei dipendenti. Quindi nessun rimborso spetterà se il lavoratore ha pagato in contanti.

Rimborso spese trasferte e missioni: i limiti

L’indicazione sui limiti alla deducibilità delle spese di viaggio sostenute o rimborsate al dipendente proviene direttamente dalla Legge di Bilancio 2025.

Il comma 81, lettera a), prevede che:

All’art. 51, comma 5, in materia di indennità per trasferte o missioni di lavoratori dipendenti, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ‭«I rimborsi per le spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’art. 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per le trasferte o le missioni di cui al presente comma, non concorrono a formare il reddito se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento bancario o postale, ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».”

Per essere deducibili ai fini Irpef, Ires e Irap tali spese devono quindi essere effettuate con mezzi diversi dal contante. Stessa cosa vale per le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e di bevande (lettera b), comma 81).

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