HomeLavoro & DirittiStagionali, non si paga il contributo NASpI. INPS estende l'esonero

Stagionali, non si paga il contributo NASpI. INPS estende l’esonero

Con il Messaggio n. 483 del 7 febbraio 2025, l’INPS ha fornito importanti chiarimenti riguardo al versamento del contributo NASpI da parte dei datori di lavoro che assumono lavoratori stagionali. La novità riguarda i contratti stagionali stipulati nelle ipotesi stabilite dalla legge ma soprattutto quelli stabilite dai contratti collettivi. Vediamo i dettagli.

Esclusione dal contributo NASpI per i Lavoratori Stagionali

I datori di lavoro che assumono lavoratori con contratto a tempo determinato sono tenuti a versare il contributo addizionale NASpI. Il contributo è necessario per alimentare il fondo dell’indennità di disoccupazione, pagata da Inps ai disoccupati.

Il contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, è pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Il contributo addizionale è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione.

Sono esonerati le aziende che assumono manodopera stagionale. La normativa di riferimento è contenuta nei commi 2829 dell’articolo 2 della legge n. 92/2012, modificato dall’articolo 1, comma 13, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019.

Applicazione della normativa per Contratti Stagionali: l’estensione INPS

In base alla Legge del 2012 l’esonero dal versamento del contributo NASpI si applica per le attività stagionali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, ma anche per quelle definite dai contratti collettivi nazionali.

Quest’ultimo gruppo include i contratti collettivi stipulati entro il 31 dicembre 2011 tra le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative.

La specifica operata da Inps con la circolare in commento – ritenuta necessaria alle luce di una modifica apportata con la legge 160 del 2019 – è che la disposizione continua ad applicarsi anche i contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati dal 1° gennaio 2020, per lo svolgimento delle attività stagionali previste dagli avvisi comuni o dai contratti collettivi. A condizione che facciano espresso richiamo alle causali contrattuali precedenti al 31 dicembre 2011.

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