Tornano accolte le domande di Assegno di Inclusione che nel 2024 erano state respinte per mancata indicazione del componente con carico di cura.
Ne ha dato notizia INPS nel messaggio n. 592 del 17 febbraio 2025. Conseguentemente, l’Istituto effettuerà il ricalcolo degli importi spettanti sulle mensilità pregresse. Ma procediamo con ordine.
Carico di cura nell’Assegno di Inclusione
L’Assegno di Inclusione è il sussidio che ha sostituito il Reddito di Cittadinanza da gennaio 2024. Spetta ai nuclei familiari in cui sono presenti membri disabili, minorenni, over 60 o svantaggiati. Serve inoltre che l’ISEE non superi i 10.140 euro.
Nel corso del 2024 molte domande sono state respinte perché non era stato indicato il componente maggiorenne con carichi di cura (come definiti all’articolo 6, comma 5, del decreto-legge n. 48/2023) nei confronti:
- di minori di tre anni di età;
- di tre o più figli minori di età;
- di componenti il nucleo familiare con disabilità o non autosufficienza.
Nella scala di equivalenza, al componente con carichi di cura viene attribuito un valore di +0,40. Ma nel corso del 2024, INPS aveva respinto tutte le domande in cui non veniva indicato il soggetto con carichi di cura. Nel 2025 le cose cambiano.
Carico di cura inserito d’ufficio: la novità
D’ora in poi INPS inserirà d’ufficio il carico di cura. In questo modo, se confermati tutti gli altri requisiti, la domanda di Assegno di Inclusione verrà automaticamente accolta, anche se non è indicato il maggiorenne con carichi di cura.
Lo specifica suddetta circolare:
“A seguito dei chiarimenti forniti dal Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, è stata prevista l’attribuzione d’ufficio del parametro 0,40 della scala di equivalenza anche nelle ipotesi in cui la presenza del componente con carico di cura non risulti dichiarata in domanda, pur sussistendo i presupposti di cui all’articolo 6, comma 5 del decreto-legge n. 48/2023″.
Nello specifico, il parametro 0,40 verrà attribuito d’ufficio al componente a cui viene assegnato il parametro 1 della scala di equivalenza nel nucleo familiare percettore dell’Assegno di Inclusione.
Ciò non significa che non si effettuerà alcun tipo di controllo. In fase di analisi multidimensionale del nucleo familiare, infatti, i servizi sociali potranno confermare il carico di cura al soggetto cui è stato attribuito d’ufficio, o modificarne l’attribuzione ad altro componente maggiorenne del nucleo.
I pagamenti
La novità è retroattiva. Ciò significa che per le domande di Assegno di Inclusione già accolte e in corso di pagamento, laddove non sia stato attribuito il carico di cura e siano invece presenti le condizioni per riconoscerlo d’ufficio, si procederà, nel corso delle liquidazioni delle prossime mensilità, anche al ricalcolo degli importi spettanti sulle mensilità pregresse, integrando il beneficio economico già corrisposto, che verranno erogati a conguaglio, in unica soluzione.
Solo nei casi in cui i requisiti siano accertati, le domande respinte potranno passare in stato “accolta” con l’erogazione della prima mensilità e la conseguente elaborazione di tutte le successive mensilità arretrate dovute. Come di consueto, le mensilità arretrate verranno erogate ogni 15 del mese, fino al raggiungimento della mensilità di competenza corrente.