La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 4984 del 26 febbraio 2025, ha chiarito un punto cruciale riguardo al lavoro straordinario nel pubblico impiego. La sentenza riguarda un caso in cui un dipendente di una pubblica amministrazione aveva richiesto il pagamento delle ore di straordinario svolte tra il 2015 e il 2020. La Corte d’appello aveva inizialmente riconosciuto il diritto del dipendente, ritenendo tardiva la contestazione dell’ente datore di lavoro sull’assenza di autorizzazione. Tuttavia, la Cassazione ha ribaltato questa decisione, stabilendo regole precise.
Attraverso una sentenza che rappresenta un punto di riferimento per i casi futuri, chiarendo i diritti e i doveri sia dei dipendenti pubblici che delle amministrazioni. Ricordando che la trasparenza e la corretta documentazione rimangono elementi chiave per evitare controversie legali.
Autorizzazione necessaria per gli straordinari
La Cassazione ha sottolineato che, nel pubblico impiego contrattualizzato, l’autorizzazione della pubblica amministrazione è essenziale per lo svolgimento del lavoro straordinario. Questo elemento è costitutivo della pretesa del lavoratore e deve essere allegato e dimostrato in giudizio dal dipendente stesso.
La mancanza di autorizzazione rende improponibile la richiesta di pagamento delle ore aggiuntive, considerato anche i vincoli di spesa a cui sono sottoposte le amministrazioni.
Prove insufficienti per il dipendente
La Corte d’appello aveva ritenuto valide le testimonianze presentate dal dipendente come prova dello straordinario svolto. Tuttavia, la Cassazione ha criticato questa decisione, evidenziando che non erano stati presentati i tabulati estratti dai cartellini marcatempo o i fogli di presenza controfirmati, come richiesto dalla legge. Questi documenti sono fondamentali per dimostrare l’effettivo svolgimento del lavoro straordinario.
Inoltre, viene ribadita la necessità del consenso del datore di lavoro o di chi abbia il potere di conformare la prestazione, “anche se prestato in maniera non formalmente corretta”. In questi casi lo straordinario va pagato.
Il consenso – ha sottolineato la Cassazione – può anche prescindere dalla validità della richiesta o dal rispetto dei limiti di spesa pubblica che possono incidere, eventualmente, sulla responsabilità dei funzionari verso la pubblica amministrazione.
La normativa di riferimento
L’articolo 3, comma 83, della legge n. 244 del 2007 stabilisce che le pubbliche amministrazioni non possono erogare compensi per lavoro straordinario senza l’attivazione di sistemi di rilevazione automatica delle presenze. Anche se nel caso specifico non era dimostrato che tali sistemi fossero operativi tra il 2015 e il 2020, la Cassazione ha ribadito che l’autorizzazione rimane un requisito indispensabile.