I compensi di alcune attività sportive si potranno cumulare con la pensione ottenuta con quota 100.
Lo ha stabilito la Corte dei conti, sezione del Veneto, con la sentenza 19 del 16 gennaio 2025, chiarendo i limiti di compatibilità tra le co.co.co sportive e il trattamento pensionistico anticipato.
Pensione e attività sportiva retribuita sono compatibili?
La pensione con quota 100, introdotta dall’articolo 14 del Dl 4/2019, ha permesso a migliaia di lavoratori di accedere al trattamento di pensione anticipata con 62 anni di età anagrafica e 38 anni di età contributiva.
Tuttavia, il comma 3 del medesimo articolo ha stabilito che la pensione anticipata non è cumulabile con redditi di lavoro subordinato o autonomo, almeno fino al raggiungimento dell’età pensionistica ordinaria. Fanno eccezione i soli redditi di lavoro autonomo occasionale fino alla soglia di 5.000 euro.
Ma la successiva Riforma dello Sport (Dlgs 36/2021) ha ridefinito il regime fiscale dei compensi sportivi. A decorrere dal 1° luglio 2023, infatti, i compensi sportivi non rientrano più tra i redditi diversi, ma a seconda dell’inquadramento sono ricondotti ai redditi di lavoro dipendente o assimilati, oppure a quelli di lavoro autonomo.
Sulla base di questa nuova classificazione l’INPS ha avviato numerose contestazioni per sottolineare l’incompatibilità tra co.co.co sportive e quota 100. Ha quindi revocato la pensione e richiesto la restituzione delle somme erogate, a prescindere dall’importo del compenso sportivo percepito.
Non c’è il divieto di cumulo fino a 5.000 euro
Obiettivo del divieto di cumulo è quello di garantire che il soggetto beneficiario dell’agevolazione esca definitivamente dal mercato del lavoro, così da non gravare ulteriormente sul sistema previdenziale e assistenziale e agevolare il ricambio generazionale.
Ma secondo la Corte dei conti veneta, la natura dei rapporti di lavoro sportivo non sempre può essere ritenuta una stabile ed effettiva occupazione lavorativa. Soprattutto quando l’attività sportiva in oggetto segue la tempistica della stagione sportiva di riferimento (ad esempio campionati giovanili) ed è svolta in un settore, quale quello dello sport dilettantistico, che per la sua funzione sociale e per le specificità delle attività connesse, «mal si presta ad essere rigidamente riportato al mercato del lavoro».
Sulla base di tali criteri il divieto di cumulo con quota 100 non vale, quindi, se il compenso sportivo per collaborazione coordinata e continuativa è inferiore a 5.000 euro. In questo caso, infatti, non c’è un tentativo di reinserimento nel mondo del lavoro da parte del pensionato. Inoltre, il compenso percepito per l’attività sportiva svolta non incide sul sistema pensionistico, al pari del lavoro autonomo occasionale entro la stessa soglia.
Per i compensi di importo superiore occorrerà invece valutare i singoli casi.