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Le Indennità in Busta Paga anche durante le Ferie. Lo Stipendio Non Deve Scendere: Nuova Sentenza

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 9 marzo 2025, n. 6282, ha stabilito che le indennità variabili previste contrattualmente, come l’Indennità di Utilizzazione Professionale (UIP) e l’Indennità di Assenza dalla Residenza, devono essere incluse nella retribuzione durante le ferie dei macchinisti ferroviari.

Si tratta di una nuova sentenza sul tema delle indennità da erogare durante i giorni di ferie, relativa al personale di macchina delle ferrovie, ma che conferma un principio comunitario applicabile a tutti i lavoratori, a prescindere dal settore di appartenenza.

Il principio europeo sulla retribuzione delle ferie

Secondo la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, durante le ferie annuali, il lavoratore ha diritto a percepire una retribuzione equivalente a quella ordinaria. Una riduzione potrebbe scoraggiare l’esercizio di questo diritto fondamentale. Pertanto, qualsiasi compenso legato all’esecuzione delle mansioni e allo status professionale del lavoratore deve essere incluso nella retribuzione feriale. Alcune sentenza hanno previsto anche il conteggio dei Buoni pasto, altri giudici invece li hanno esclusi perchè aventi natura assistenziale e non retributiva.

Applicazione al caso dei macchinisti ferroviari

Nel caso specifico, la Cassazione ha evidenziato che l’Indennità di Assenza dalla Residenza è strettamente collegata alle mansioni ordinarie del macchinista, che non ha una sede fissa di lavoro. Analogamente, la parte variabile dell’indennità UIP, corrisposta regolarmente durante i periodi di lavoro, deve essere inclusa nella retribuzione feriale nel suo valore medio annuale.

Precedenti giurisprudenziali

Questa decisione si inserisce in un filone giurisprudenziale consolidato. Ad esempio, la sentenza n. 18160 del 26 giugno 2023 ha riconosciuto il diritto dei macchinisti al computo nella retribuzione feriale delle indennità di condotta e di riserva, poiché direttamente collegate alle mansioni svolte e incidenti significativamente sul trattamento economico mensile.

Inoltre, la sentenza n. 19663 dell’11 luglio 2023 ha ribadito che gli incentivi retributivi legati alle specifiche mansioni devono essere erogati anche durante le ferie, in linea con la direttiva europea 2003/88/CE.

Implicazioni per i lavoratori e le imprese

Queste pronunce sottolineano l’importanza di garantire ai lavoratori una retribuzione feriale che rifletta tutti gli elementi retributivi ordinariamente percepiti. Le aziende devono quindi adeguare le loro politiche retributive, includendo nelle ferie tutte le componenti salariali legate alle mansioni svolte, per evitare contenziosi e assicurare il rispetto dei diritti dei lavoratori.

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