Nel mondo del lavoro, la retribuzione delle Festività che cadono di Domenica rappresenta un tema di grande interesse, soprattutto per i dipendenti pubblici. Mentre nel settore privato il trattamento economico di tali festività è spesso più favorevole, nel pubblico impiego la questione è stata oggetto di controversie legali, sentenze e infine una normativa specifica che ha chiarito il quadro. In questo articolo analizziamo la situazione attuale per i dipendenti della Pubblica Amministrazione iscritti al portale NoiPA, esaminando le differenze con il settore privato e le posizioni della giurisprudenza e della Corte Costituzionale.
Festività che cadono di Domenica: la differenza tra settore pubblico e privato
Nel settore privato, la prassi generalmente adottata è quella di riconoscere una giornata lavorativa aggiuntiva o una maggiorazione economica se una festività cade di domenica. Questo trattamento economico ha una lunga tradizione e si fonda su accordi collettivi e normative che mirano a tutelare il potere d’acquisto dei lavoratori.
Nel settore pubblico, invece, il discorso è più complesso. Fino alla fine degli anni ’90, i dipendenti pubblici si rivolgevano spesso al giudice del lavoro per vedersi riconosciuto il diritto alla retribuzione delle festività coincidenti con la domenica. E in moltissimi casi, i tribunali davano loro ragione.
La situazione però è cambiata radicalmente con la Legge Finanziaria del 2006 (Legge n. 266/2005, art. 1, comma 224), che ha espressamente previsto che le Festività che cadono di Domenica non spettano al dipendente pubblico. Questo ha segnato una svolta, sancendo un trattamento differenziato tra pubblico e privato.
L’intervento della Corte Costituzionale sulle Festività che cadono di domenica
Il provvedimento legislativo è stato oggetto di numerose critiche e anche di impugnative di costituzionalità. Tuttavia, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 150/2015, ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale.
Secondo la Corte, la normativa non contrasta con il principio di uguaglianza, dal momento che il rapporto di lavoro nel pubblico impiego ha una connotazione peculiare, come definito dal d.lgs. 165/2001. Infatti, pur essendo contrattualizzato, il lavoro pubblico resta soggetto a principi costituzionali quali legalità, imparzialità e buon andamento, che lo distinguono dal lavoro privato, orientato a logiche di profitto.
Una precedente sentenza (la n. 148/2008) aveva già chiarito che l’equiparazione tra pubblico e privato non può essere totale, proprio per la natura differente dei due ambiti. Pertanto, secondo la Corte, è legittimo che il legislatore adotti soluzioni diverse per la retribuzione delle festività.
Quali Festività sono coinvolte?
Le festività riconosciute a livello nazionale che possono ricadere di domenica e che nel settore pubblico non danno diritto ad alcuna retribuzione aggiuntiva includono:
- Natale (25 dicembre)
- Santo Stefano (26 dicembre)
- Capodanno (1° gennaio)
- Epifania (6 gennaio)
- Festa della Liberazione (25 aprile)
- Festa del Lavoro (1° maggio)
- Festa della Repubblica (2 giugno)
- Ferragosto (15 agosto)
- Ognissanti (1° novembre)
- Immacolata Concezione (8 dicembre)
- Festa del Santo Patrono (data variabile)
Nel caso in cui una di queste festività cada di domenica, per i dipendenti pubblici non è previsto alcun compenso aggiuntivo. La situazione può variare leggermente in base ai contratti collettivi specifici di alcuni comparti, ma la regola generale è questa.
Per il lavoratore pubblico che consulta il proprio cedolino NoiPA e si accorge che una festività caduta di domenica non ha avuto alcun impatto positivo sulla busta paga, la spiegazione è, dunque, chiara: non esiste più alcun diritto a compenso aggiuntivo per le festività coincidenti con la domenica, a meno che non sia diversamente previsto dal contratto collettivo nazionale di riferimento.
Tabella riassuntiva: trattamento delle festività coincidenti con la domenica
Festività | Pagata nel settore privato | Pagata nel settore pubblico (NoiPA) |
---|---|---|
Natale (25 dicembre) | Sì | No |
Santo Stefano (26 dicembre) | Sì | No |
Capodanno (1° gennaio) | Sì | No |
Epifania (6 gennaio) | Sì | No |
25 aprile | Sì | No |
1° maggio | Sì | No |
2 giugno | Sì | No |
15 agosto | Sì | No |
1° novembre | Sì | No |
8 dicembre | Sì | No |
Santo Patrono (variabile) | Sì | No |