Con l’arrivo della stagione fiscale, molti cittadini si chiedono se devono inserire nel modello 730 anche l’Assegno Unico, l’Assegno di Inclusione e il Supporto per la Formazione e il Lavoro.
Facciamo un po’ di chiarezza sulla base delle ultime disposizioni dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS.
Assegno Unico e Modello 730: come comportarsi
Partiamo dall’Assegno Unico, la prestazione che INPS riconosce a chi ha figli a carico fino a 21 anni o disabili.
Trattandosi di una prestazione assistenziale, il decreto Legislativo numero 230/2021, che contiene la disciplina in materia di Assegno Unico, dispone che lo stesso non concorre alla formazione del reddito complessivo rilevante ai fini fiscali per il calcolo dell’IRPEF.
Dunque non è soggetto a tassazione e per tale motivo non deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi, né nel 730 né nel modello Redditi.
Di conseguenza, la Certificazione Unica rilasciata dall’INPS relativa a questo assegno, pur essendo un documento ufficiale, serve solo per scopi informativi e non fiscali.
Assegno di Inclusione va dichiarato nel 730?
Anche l’Assegno di Inclusione, che ha sostituito il Reddito di Cittadinanza a partire dal 1° gennaio 2024, è una misura di tipo assistenziale. È rivolto alle famiglie con un ISEE entro i 10.140 euro in cui sono presenti soggetti disabili, minorenni, over 60 o in condizione di svantaggio.
Come chiarito dall’INPS, quindi:
- non è reddito imponibile;
- non va dichiarato nel 730;
- è esente dall’IRPEF, proprio come lo era il Reddito di Cittadinanza.
Deve comunque essere comunicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).
Supporto per la Formazione e il Lavoro: si deve dichiarare?
Il Supporto Formazione e Lavoro non fa eccezione. Questo strumento, dal valore di 500 euro mensili, è attivo dal 1° settembre 2023 (fino a tutto il 2024 l’importo era di 350 euro) e spetta ai cittadini tra i 18 e i 59 anni con un ISEE entro i 10.140 euro.
Esattamente come l’Assegno Unico e l’Assegno di Inclusione, anche il SFL non costituisce reddito imponibile ai fini IRPEF. I 500 euro mensili erogati dall’INPS sono considerati un beneficio assistenziale e pertanto non sono soggetti a tassazione.
Rientrano infatti nella definizione di “sussidi corrisposti dallo Stato” e nulla deve essere indicato dal contribuente all’interno del modello 730. Va però considerato nell’ISEE, in quanto rientra nei trattamenti assistenziali.