HomeEvidenzaQuesti 3 Assegni pagati da INPS Non Vanno Indicati nel Modello 730

Questi 3 Assegni pagati da INPS Non Vanno Indicati nel Modello 730

Con l’arrivo della stagione fiscale, molti cittadini si chiedono se devono inserire nel modello 730 anche l’Assegno Unico, l’Assegno di Inclusione e il Supporto per la Formazione e il Lavoro.

Facciamo un po’ di chiarezza sulla base delle ultime disposizioni dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS.

Assegno Unico e Modello 730: come comportarsi

Partiamo dall’Assegno Unico, la prestazione che INPS riconosce a chi ha figli a carico fino a 21 anni o disabili.

Trattandosi di una prestazione assistenziale, il decreto Legislativo numero 230/2021, che contiene la disciplina in materia di Assegno Unico, dispone che lo stesso non concorre alla formazione del reddito complessivo rilevante ai fini fiscali per il calcolo dell’IRPEF.

Dunque non è soggetto a tassazione e per tale motivo non deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi, né nel 730 né nel modello Redditi.

Di conseguenza, la Certificazione Unica rilasciata dall’INPS relativa a questo assegno, pur essendo un documento ufficiale, serve solo per scopi informativi e non fiscali.

Assegno di Inclusione va dichiarato nel 730?

Anche l’Assegno di Inclusione, che ha sostituito il Reddito di Cittadinanza a partire dal 1° gennaio 2024, è una misura di tipo assistenziale. È rivolto alle famiglie con un ISEE entro i 10.140 euro in cui sono presenti soggetti disabili, minorenni, over 60 o in condizione di svantaggio.

Come chiarito dall’INPS, quindi:

  • non è reddito imponibile;
  • non va dichiarato nel 730;
  • è esente dall’IRPEF, proprio come lo era il Reddito di Cittadinanza.

Deve comunque essere comunicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).

Supporto per la Formazione e il Lavoro: si deve dichiarare?

Il Supporto Formazione e Lavoro non fa eccezione. Questo strumento, dal valore di 500 euro mensili, è attivo dal 1° settembre 2023 (fino a tutto il 2024 l’importo era di 350 euro) e spetta ai cittadini tra i 18 e i 59 anni con un ISEE entro i 10.140 euro.

Esattamente come l’Assegno Unico e l’Assegno di Inclusione, anche il SFL non costituisce reddito imponibile ai fini IRPEF. I 500 euro mensili erogati dall’INPS sono considerati un beneficio assistenziale e pertanto non sono soggetti a tassazione.

Rientrano infatti nella definizione di “sussidi corrisposti dallo Stato” e nulla deve essere indicato dal contribuente all’interno del modello 730. Va però considerato nell’ISEE, in quanto rientra nei trattamenti assistenziali.

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