Alla fine dell’anno scolastico, per i Supplenti Scuola – docenti e personale ATA – può emergere un tema spesso poco chiaro: le ferie non godute. Cosa succede ai giorni di ferie residui? È possibile riceverne il pagamento? Chi se ne occupa e con quali tempistiche? Questo articolo intende fare chiarezza su tutti gli aspetti normativi, procedurali e fiscali relativi al compenso sostitutivo delle ferie per il personale a tempo determinato della scuola.
Supplenti Scuola: quando spetta il compenso ferie
Per il personale scolastico con contratto a tempo determinato (docenti e ATA), al termine del rapporto di lavoro può spettare un compenso economico per le ferie non usufruite. Questa possibilità si concretizza principalmente nei contratti che terminano il 30 giugno, data che segna la conclusione delle attività didattiche: ma a chi spetta il pagamento?
- Supplenti fino al 30 giugno: sì, spettano le ferie non godute.
- Supplenti fino al 31 agosto: no, salvo casi eccezionali (ad es. malattia o gravidanza).
- ATA: il pagamento è possibile solo se adeguatamente motivato (es. esigenze di servizio).
- Supplenze brevi: il compenso è automaticamente calcolato e liquidato tramite NoiPA alla scadenza del contratto.
È importante sottolineare che le ferie devono essere effettivamente non godute per giustificare il pagamento, e questo deve emergere chiaramente dal decreto redatto dalla scuola.
Chi paga le ferie dei Supplenti Scuola e come funziona il procedimento
Il pagamento delle ferie non fruite viene effettuato dalle Ragionerie Territoriali dello Stato (RTS). La procedura, sebbene burocratica, è piuttosto lineare:
- La segreteria scolastica calcola le ferie non fruite e redige un decreto.
- Il decreto viene trasmesso alla Ragioneria Territoriale dello Stato.
- La RTS elabora il pagamento, che può avvenire tramite:
- Emissione urgente
- Emissione ordinaria
Nota importante: Il decreto non è soggetto a controllo preventivo, il che consente tempi più rapidi di erogazione
Calcolo del compenso: la formula da utilizzare
Per calcolare quanti giorni di ferie spettano al termine di un contratto a tempo determinato, è necessario utilizzare una formula specifica che considera i giorni di servizio prestati e un coefficiente fisso. Ecco la formula standard per il calcolo:
- Si contano i giorni di effettivo servizio (es. dal 6 settembre al 30 giugno = 298 giorni).
- Si applica la formula:
(Giorni di servizio x 2,666) / 30
Esempio pratico:
- Giorni lavorati: 298
- Calcolo:
298 x 2,666 ÷ 30 = 26,48 giorni di ferie maturate - Si sottraggono le ferie eventualmente già godute (es. 18 giorni di sospensione lezioni)
- Totale ferie da liquidare: 6,48 giorni
Questi 6,48 giorni saranno tradotti in compenso economico, in base alla retribuzione giornaliera prevista dal contratto.
Aspetti fiscali e previdenziali del compenso ferie
Il compenso sostitutivo delle ferie non godute non è un semplice “bonus”, ma è trattato a tutti gli effetti come una componente della retribuzione sotto l’aspetto fiscale e previdenziale.
- L’importo è soggetto all’IRPEF con aliquota massima (quindi attenzione: può essere tassato in modo più incisivo di altri redditi).
- È pensionabile, pertanto:
- Sottoposto a ritenuta per fondo pensione
- Sottoposto a fondo credito
Questo comporta che il compenso verrà considerato nel calcolo dell’anzianità contributiva e quindi avrà un impatto anche sulla futura pensione del lavoratore.
Tabella riassuntiva: Compenso ferie per supplenti e ATA
Tipo di contratto | Ferie monetizzabili? | Modalità di calcolo | Chi paga | Note |
---|---|---|---|---|
Supplenza fino al 30 giugno | Sì | Giorni x 2,666 / 30 | RTS tramite NoiPA | Dopo detrazione ferie già fruite |
Supplenza fino al 31 agosto | No, salvo eccezioni | – | RTS tramite NoiPA | Solo per malattia o maternità |
Supplenza breve | Sì (automatica) | Automatica da NoiPA | NoiPA | Nessun decreto necessario |
Personale ATA | Sì, se motivato | Idem docenti | RTS tramite NoiPA | Serve motivazione formale |
Caso di dispensa o decesso | Sì | Normale calcolo | RTS tramite NoiPA | Liquidazione agli eredi in caso di morte |