Si avvicina la fine della scuola e per molti docenti supplenti questo significa la fine del contratto di lavoro.
C’è chi è stato più fortunato e ha supplenze fino al 31 agosto o al 30 giugno e chi invece ha ottenuto supplenze brevi da graduatorie di istituto fino al termine delle attività didattiche.
Per questi docenti supplenti non vuol dire per forza, però, che il contratto termini effettivamente l’ultimo giorno di scuola. Potrebbero infatti vedersi prorogata la scadenza per svolgere anche gli scrutini e gli esami.
Ecco quando è possibile.
Supplenti confermati con stesso contratto
Bisogna innanzitutto capire se i docenti interessati rientrano o meno nell’art.37 del CCNL 2006/09.
L’articolo 37 fa riferimento ai supplenti di un docente di ruolo assente per un periodo continuativo di almeno 150 giorni – 90 per le classi terminali – e rientri in servizio dopo il 30 aprile. In questo caso il docente di ruolo non torna in classe ma resta a disposizione della scuola.
I supplenti di questa categoria di docenti, dunque, rimangono in cattedra e avranno un unico contratto che comprende anche gli scrutini ed eventuali esami.
Supplenti confermati con nuovo contratto
Chi invece non rientra nei casi sopracitati e ha un contratto fino al termine delle attività didattiche farà comunque gli scrutini ma con un contratto separato. Verrà infatti istituito un contratto che va dal primo all’ultimo giorno delle operazioni di scrutinio.