L’INPS ha annunciato un significativo aumento dell’indennità di congedo parentale per i lavoratori dipendenti, in vigore dal 1° gennaio 2025. Questa misura mira a fornire un sostegno economico più adeguato ai genitori nei primi anni di vita del figlio o nei primi anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.
Lo ha fatto con la circolare n. 95 del 26 maggio 2025. Vediamo meglio tutte le novità.
Aumento dell’indennità di congedo parentale: le novità dal 2025
A partire dal 1° gennaio 2025, i lavoratori dipendenti che terminano il congedo di maternità o paternità dopo il 31 dicembre 2024 e che fruiscono di quello parentale potranno beneficiare di un’indennità più elevata. In particolare, l’indennità per un ulteriore mese di congedo parentale sarà aumentata dal 30% all’80% della retribuzione.
Come anticipato, l’aumento dell’indennità riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti. Ne consegue che se un genitore è lavoratore dipendente e l’altro appartiene ad altra categoria lavorativa, l’elevazione dell’indennità all’80% della retribuzione per i mesi di congedo parentale spetta solo al genitore lavoratore dipendente.
Quindi, riassumendo, per accedere ai tre mesi con retribuzione all’80%, è necessario che:
- Il genitore sia un lavoratore dipendente.
- Il congedo di maternità o paternità sia terminato dopo il 31 dicembre 2024.
- Il congedo parentale sia fruito dal 1° gennaio 2025 in poi.
Indennità di congedo parentale: com’è strutturata
Questo incremento si aggiunge alle precedenti disposizioni che già prevedevano due mesi di congedo parentale indennizzati all’80% della retribuzione. Pertanto, dal 2025, i genitori avranno diritto a tre mesi di congedo parentale indennizzati all’80% della retribuzione.
L’indennità sarà quindi così strutturata:
- primo mese: indennizzato all’80% della retribuzione (già previsto dalla Legge di Bilancio 2023);
- secondo mese: indennizzato all’80% della retribuzione (precedentemente era retribuito al 60%);
- terzo mese: indennizzato all’80% (prima era retribuito al 30%);
- sei mesi sono indennizzati al 30%, a prescindere dalla situazione reddituale;
- i rimanenti due mesi non sono indennizzati, salvo per situazioni di reddito particolarmente basso (articolo 34, comma 3, del T.U.).
Queste modifiche si applicano ai periodi di congedo parentale fruiti entro il sesto anno di vita del figlio o entro sei anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento, e comunque non oltre il compimento della maggiore età.
Come presentare domanda
Come detto, grazie a questa novità, ogni coppia di genitori avrà a disposizione tre mesi retribuiti all’80%, da utilizzare singolarmente o in condivisione, anche in forma alternata o simultanea. Così facendo saranno garantite una maggiore flessibilità e una maggiore sicurezza economica.
Si ricorda che la domanda di congedo parentale deve essere presentata esclusivamente online, attraverso il sito dell’INPS, oppure tramite il Contact center Multicanale o presso gli Istituti di patronato.