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Docenti Supplenti obbligati alle Ferie: Ecco Quando la Richiesta dei Dirigenti Scolastici è Illegittima

I dirigenti scolastici stanno imponendo ai docenti supplenti annuali l’obbligo di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, come Natale, Pasqua, o in occasione di ponti e chiusure straordinarie. Ma questa prassi è illegittima.

Obbligo ferie nei ponti e a Natale? Non è consentito

Sempre più segnalazioni arrivano da scuole in cui i dirigenti, spesso attraverso circolari o addirittura ordini di servizio, impongono ai supplenti di chiedere ferie obbligatoriamente nei giorni in cui la scuola è chiusa. È accaduto anche in occasione delle chiusure disposte per il referendum o per eventi come il passaggio del Giro d’Italia.

Secondo il diritto vigente e le pronunce giurisprudenziali, non è possibile imporre ferie d’ufficio al personale docente e ATA con contratto a tempo determinato, soprattutto se si tratta di supplenze brevi o fino al 30 giugno.

Corte di Cassazione: ferie non perse se non richieste

Con l’ordinanza n. 16715/2024, la Corte di Cassazione ha chiarito un punto fondamentale: un docente con contratto a termine non perde il diritto all’indennità per ferie non godute se non è stato formalmente invitato a fruirne, con esplicito avviso sulla conseguente perdita del diritto.

Senza questa comunicazione, la mancata richiesta di ferie da parte del supplente non comporta automaticamente la perdita del diritto né legittima il datore di lavoro a considerarle fruite.

Nota MIM del 27 marzo 2025: niente obblighi, solo invito

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, a fronte delle numerose condanne subite, ha emesso una nota esplicativa il 27 marzo 2025. Il documento chiarisce che i dirigenti possono invitare i supplenti a presentare domanda di ferie nei periodi di sospensione delle lezioni, ma non possono obbligarli.

L’invito ha solo l’obiettivo di prevenire contenziosi e danni erariali, ma il dirigente non può imporre unilateralmente i giorni di ferie. Il docente può chiedere le ferie nei giorni successivi al termine delle lezioni, fino alla fine del contratto, ma non è tenuto a farlo durante le festività o chiusure scolastiche straordinarie.

Atti illegittimi impugnabili: si può segnalare all’USR

Tutti gli atti che obbligano alle ferie durante chiusure per allerta meteo, elezioni, ordinanze comunali, o durante festività riconosciute (Natale, Pasqua, Capodanno) sono viziati da illegittimità. Possono essere impugnati e segnalati all’Ufficio Scolastico Regionale e al MIM.

Le organizzazioni sindacali invitano i docenti a trasmettere ordini di servizio e circolari illegittime, per attivare le opportune segnalazioni al Direttore Generale, responsabile gerarchico dei dirigenti scolastici.

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