Chi fa parte di una Commissione d’esame – sia per concorsi pubblici che per selezioni private – riceve un compenso. Fin qui, tutto chiaro. Ma come va trattato questo compenso a livello fiscale?
L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 154 dell’11 giugno 2025, ha deciso di mettere ordine e chiarire una volta per tutte come vanno tassati questi importi.
La novità? Non si tratta di lavoro autonomo, ma di un reddito assimilato al lavoro dipendente. Questo cambia tutto in termini di ritenute fiscali, CU, contributi e dichiarazione dei redditi.
I compensi delle Commissioni non sono redditi autonomi
L’interpello era stato presentato da un ente che organizza corsi di formazione con esame finale. L’ente chiedeva se fosse corretto applicare ai membri della commissione esaminatrice un regime di lavoro autonomo occasionale.
L’Agenzia ha detto no: non si può applicare il lavoro autonomo. I compensi in questione rientrano tra i redditi assimilati a lavoro dipendente, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera c-bis del TUIR.
In sintesi: se ricevi un compenso per far parte di una commissione, quel reddito va trattato come se fosse da dipendente.
Cosa vuol dire “reddito assimilato a lavoro dipendente”
Nel concreto, la qualifica di “reddito assimilato” comporta tre conseguenze dirette:
- ritenuta IRPEF alla fonte, calcolata e versata dal soggetto che paga il compenso (cioè l’ente organizzatore);
- rilascio della Certificazione Unica (CU) al percettore, da usare poi nella dichiarazione dei redditi;
- inclusione del compenso nel reddito imponibile, con possibilità di beneficiare delle detrazioni fiscali per lavoro dipendente.
Il tutto senza possibilità di usare regimi agevolati come il forfettario o il lavoro autonomo occasionale.
L’ente che paga diventa sostituto d’imposta
L’Agenzia delle Entrate precisa un altro punto fondamentale: chi eroga il compenso (sia esso pubblico o privato) assume il ruolo di sostituto d’imposta.
Cosa vuol dire? Che deve:
- calcolare e versare le ritenute fiscali;
- rilasciare la Certificazione Unica al lavoratore;
- comunicare i dati al Fisco entro i termini previsti.
Questo obbligo vale per qualsiasi soggetto: università, enti locali, aziende private o associazioni che organizzano prove valutative.
Niente più scappatoie: chiari obblighi fiscali per tutti
La Risposta 154/2025 elimina ogni dubbio: nessuna deroga e nessuna flessibilità nell’inquadramento fiscale. I compensi delle commissioni:
✅ non si considerano “prestazioni occasionali”
✅ non rientrano nel regime forfettario dei professionisti
✅ devono essere tassati come reddito assimilato da lavoro dipendente
Questa posizione rafforza l’indirizzo già espresso in precedenti risposte dell’Agenzia e serve a evitare comportamenti disomogenei tra soggetti eroganti.