La busta paga di luglio dei lavoratori del commercio e dei servizi sarà più ricca in media di 175 euro. Arriverà infatti un bonus una tantum a gonfiare i salari dei dipendenti.
Lo prevede il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, rinnovato il 22 marzo 2024 da Confcommercio e da Filcams‑Cgil, Fisascat‑Cisl e Uiltucs‑Uil.
Vediamo a chi spetta e come funziona.
Commercio, quali lavoratori hanno diritto al bonus
Godranno del bonus in busta paga tutti i lavoratori operanti nel commercio coinvolti dal rinnovo del contratto. Si tratta di oltre 3,5 milioni di lavoratori, tra cui:
- commessi e commesse nei negozi,
- cassieri/banconisti nei supermercati,
- magazzinieri,
- impiegati amministrativi,
- tecnici,
- quadri del settore commercio e servizi.
È riconosciuto sia ai dipendenti delle catene tradizionali che alle realtà digitali come dark store (i magazzini dei negozi online) e centri di assistenza fiscale.
Attenzione però: il bonus spetta esclusivamente ai lavoratori in forza alla data del 22 marzo 2024. Si tratta infatti di un contributo economico specifico che risarcisce per il periodo pregresso di vacanza contrattuale.
Bonus una tantum commercio: tutti gli importi
Oltre agli aumenti contrattuali previsti, applicati a partire da marzo 2025, l’accordo ha riconosciuto anche un importo a titolo di una tantum pari a 350 euro al IV livello, da riparametrare sugli altri.
Tale importo è stato suddiviso in due tranche: la prima metà (175 euro) è stata erogata a luglio 2024. I restanti 175 euro arriveranno con la prossima busta paga, a luglio 2025.
La tabella seguente riporta tutti gli importi in pagamento a seconda del livello di inquadramento:

Essendo erogato una volta soltanto, non si ripeterà negli periodi paga successivi.
Importo riproporzionato in alcuni casi
L’importo del bonus va riproporzionato sulla base dell’effettivo servizio prestato dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2023. Sarà ridotto proporzionalmente per i casi di:
- assenze o aspettative non retribuite,
- part time,
- sospensioni e/o riduzioni dell’orario di lavoro concordate con accordo sindacale,
- instaurazioni e cessazioni di rapporti di lavoro durante il suddetto periodo.
Per il calcolo pro quota si dovrà tener conto anche delle modifiche intercorse nel rapporto di lavoro (es. modifica del livello di inquadramento, trasformazione del lavoro in part-time/ full-time), durante il periodo 1° gennaio 2022 – 31 marzo 2023.