Mancano ancora pochi giorni per presentare domanda per le assegnazioni provvisorie per l’anno scolastico 2025/2026.
Domande rivolte al personale docente, educativo e ATA in possesso di determinati requisiti.
Un’altra data dunque da segnare sul calendario insieme a tutte le scadenze per le immissioni in ruolo di luglio/agosto.
A dare il via alle operazioni è stata la nota del Ministero a cui poi fa seguito l’apertura di una pagina web del MIM contenente tuta la modulistica necessaria.
Attenzione, non tutti possono presentare domanda di assegnazione provvisoria.
Vediamo i dettagli.
Chi presenta domanda
Prima di tutto ricordiamo che si può presentare domanda sia provinciale che interprovinciale. Presentano domanda:
- provinciale o interprovinciale tutti i docenti di ruolo assunti dal 2022/23 e precedenti;
- provinciale i neoassunti in ruolo nel 2023/24 e 2024/25;
- provinciale o interprovinciale i docenti assunti da GPS sostegno prima fascia nel 2023/24 e in ruolo dal 2024/25, se dichiarati in soprannumero o esubero;
- provinciale o interprovinciale i docenti assunti da GPS sostegno prima fascia nel 2024/25, se hanno superato l’anno di prova e rientranti in una delle deroghe;
- provinciale i vincitori non abilitati del concorso PNRR1 assunti a tempo determinato nel 2024/25, se conseguono l’abilitazione e la comunicano entro il 10 agosto 2025;
- interprovinciale i vincitori non abilitati del concorso PNRR1 assunti a tempo determinato nel 2024/25, se conseguono l’abilitazione e la comunicano entro il 10 agosto 2025 e se rientrano in una delle deroghe.
Deroghe
Le deroghe previste sono le seguenti:
- genitori di figlio minore di sedici anni, ossia che compie i 16 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità;
- coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 104/92;
- coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’articolo 42 del DLGS 151/2001.
Motivi
L’assegnazione provvisoria può essere richiesta solo se sussistono i seguenti motivi:
- ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
- ricongiungimento al coniuge/parte dell’unione civile ovvero al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
- gravi esigenze di salute del richiedente, comprovate da idonea certificazione sanitaria;
- ricongiungimento al genitore.
Quando le domande
Le domande si possono compilare dal 14 al 25 luglio su Polis – Istanze Online.



