Lo scorso 21 luglio, a Roma, è stato ufficialmente firmato il testo definitivo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per i lavoratori e le lavoratrici in somministrazione, ossia dipendenti delle agenzie per il lavoro che prestano servizio presso aziende terze.
Il contratto coinvolge oltre mezzo milione di lavoratori. Gli aumenti stabiliti portano a un incremento delle prestazioni erogate dagli enti bilaterali. Vediamo.
Cosa prevede il rinnovo: aumenti sulle prestazioni degli enti bilaterali
La sigla definitiva arriva dopo una trattativa molto lunga. Allo scorso 3 febbraio, infatti, risale la firma dell’ipotesi di accordo di rinnovo. Il nuovo CCNL è stato siglato unitariamente da FeLSA CISL, NIdiL CGIL, UILTemp e dalle confederazioni nazionali di CGIL, CISL, UIL, con le associazioni datoriali Assolavoro e Assosomm.
Tra le principali novità figurano:
- aumenti superiori al 15% per gli istituti economici demandati alla contrattazione come l’indennità di disponibilità;
- aumenti del 20% sulle prestazioni per i lavoratori e le lavoratrici erogate dalla bilateralità, soprattutto per la salute;
- l’introduzione di una specifica assicurazione sanitaria di settore.
In aumento il bonus SAR: i nuovi importi
Grazie alla firma definitiva, per i lavoratori delle agenzie per il lavoro le prestazioni fornite dagli enti bilaterali, quali Formatemp ed Ebitemp, aumenteranno di valore.
Rientra tra queste il Bonus SAR (Sostegno al Reddito) erogato da Formatemp ai disoccupati. A seguito dell’accordo, il suo importo può salire fino a:
- un massimo di 1.200 euro (categorie 1 e 2), rispetto al tetto precedente di 1.000 euro,
- un minimo di 936 euro per la categoria 3 (inizialmente fissato a 780 euro).
Beneficiari del bonus SAR
Fanno parte della categoria 1 le persone disoccupate da almeno 45 giorni che hanno maturato almeno 110 giorni di lavoro (o 440 ore lavorate, in caso di part-time verticale, part-time misto e contratti con Monte Ore Garantito – MOG) nell’arco degli ultimi 12 mesi a far data dall’ultimo giorno effettivo di lavoro in somministrazione.
Nella categoria 2 rientrano i disoccupati da almeno 45 giorni che hanno concluso la procedura in Mancanza di Occasioni di Lavoro – MOL ai sensi dell’art. 25 CCNL Agenzie per il lavoro.
Infine, rientrano nella categoria 3 coloro che sono disoccupati da almeno 45 giorni e hanno maturato almeno 90 giorni di lavoro (o 360 ore lavorate, in caso di part-time verticale, part-time misto e contratti con Monte Ore Garantito – MOG) nell’arco degli ultimi 12 mesi a far data dall’ultimo giorno effettivo di lavoro in somministrazione.



