La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 12533/2025, ha confermato il rigetto del ricorso di una docente con contratto annuale presso un istituto comprensivo, sospesa per cinque giorni senza retribuzione e condannata alla restituzione dell’indennità percepita per la presidenza di una fondazione ricoperta dal 2009.
L’insegnante, dopo il rigetto in primo grado e in appello, ha visto definitivamente sancito il principio che solo il dirigente scolastico può valutare e autorizzare l’attività extra-ruolo, anche se già dichiarata al momento della stipula del contratto.
Dichiarazione non equivale ad “autorizzazione”
Secondo la Suprema Corte, la dichiarazione, al momento del contratto, di non avere altri rapporti di lavoro o incarichi incompatibili non equivale a un’autorizzazione all’esercizio di un’attività extra‑scolastica. Solo un espresso provvedimento del dirigente scolastico consente l’attività extra‑istituzionale. Non conta la natura dell’incarico (retribuito o gratuito): senza un’autorizzazione formale, l’attività rimane illegittima .
Da escludere l’Autorizzazione implicita
Il contratto di assunzione contiene dichiarazioni di non avere altri rapporti lavorativi, ma ciò non garantisce che l’attività extra-ruolo sia compatibile con la missione scolastica. I dirigenti scolastici devono valutare caso per caso se l’attività possa interferire con gli obblighi d’insegnamento.
L’assenza di un’autorizzazione scritta o formale implica che non possa essere invocata un’autorizzazione implicita: l’iter amministrativo deve essere sempre documentato.
Il Dirigente decide
Un principio analogo è stato riconosciuto dalla Cassazione anche per i docenti-avvocati, dove si è esclusa la validità di limiti impliciti nell’autorizzazione concesse: l’autorità scolastica può decidere in modo vincolante quali attività extralavorative siano compatibili .
Il Dirigente scolastico deve dare un consenso esplicito
Nel caso oggetto dell’ordinanza n. 12533/2025, la Cassazione ha ribadito un principio essenziale: solo l’autorizzazione preventiva e formale del dirigente scolastico è valida per attività extra‑istituzionali (retribuite o no) da parte di docenti. L’autorizzazione implicita è esclusa. Questa pronuncia rappresenta un richiamo netto alla necessità del rispetto delle procedure interne e alla tutela del principio di esclusività del rapporto di lavoro pubblico.
Per i docenti, l’insegnamento rimane prevalente: nessuna attività extra può essere svolta senza il preventivo via libera dell’amministrazione scolastica.



