È stato firmato il nuovo contratto collettivo nazionale (CCNL) per i lavoratori in somministrazione, frutto di oltre due anni di confronto tra Assolavoro, CGIL, CISL, UIL e le rispettive categorie Nidil, Felsa e UilTemp.
L’intesa coinvolge oltre un milione di lavoratori impiegati tramite agenzie per il lavoro e introduce importanti novità in ambito welfare, ricollocazione, maternità e formazione, oltre a un significativo aumento delle indennità esistenti. Vediamole.
CCNL Lavoratori delle Agenzie: Welfare rafforzato e indennità più alte
Il nuovo CCNL per i lavoratori in somministrazione aumenta del 20% tutte le indennità già previste e ne estende l’applicazione a nuove categorie e prestazioni.
In particolare, sono stati introdotti contributi specifici per:
- Lavoratrici in gravidanza (pre e post maternità);
- Donne vittime di violenza o molestie, dentro e fuori i luoghi di lavoro;
- Rimborsi per spese di baby-sitting.
CCNL Somministrazione, aumenta l’indennità di disponibilità
Una delle novità più significative frutto del rinnovo del contratto riguarda l’indennità di disponibilità rivolta ai lavoratori coinvolti nelle procedure di ricollocazione. Questa sale:
- da 1.000 a 1.150 euro per i lavoratori full-time,
- da 500 a 575 euro per i part-time.
Aumentano anche gli importi riconosciuti a chi, pur assunto, non è in missione né inserito in un percorso di ricollocazione. Si passa:
- da 800 a 1.000 euro per i full-time
- da 400 a 500 euro per i part-time.
Nuova assicurazione sanitaria per tutti i lavoratori somministrati
Nel CCNL viene istituita anche una polizza sanitaria integrativa per tutti i lavoratori in somministrazione, sia a tempo indeterminato che a termine.
Ne avranno diritto coloro che:
- Hanno un contratto attivo al 1° giugno 2025
- e hanno maturato almeno 12 mesi di anzianità lavorativa a partire dal 1° gennaio 2023.
Inoltre, una misura particolarmente attesa riguarda le lavoratrici in gravidanza: in caso di interruzione o mancato rinnovo della missione, avranno diritto a un’indennità pari all’ultima retribuzione mensile percepita, che verrà erogata fino al compimento del primo anno di vita del bambino. Un intervento concreto per proteggere le lavoratrici più fragili durante un momento delicato, tutelando la continuità del reddito anche in assenza di missione.