Per centinaia di migliaia di famiglie luglio ha rappresentato il mese di sospensione dell’Assegno di Inclusione, che scatta dopo 18 mesi di fruizione.
Il mese di sospensione è utile ai percettori per inviare la domanda per il rinnovo del sussidio.
Requisiti per il rinnovo dell’Assegno di Inclusione
L’Assegno di Inclusione è una misura di sostegno economico rivolta a nuclei familiari con ISEE entro i 10.140 euro e con almeno un componente o disabile, o minorenne, o ultra 60enne o in condizione di svantaggio certificato.
Come anticipato, il beneficio viene erogato per un periodo massimo di 18 mesi, al termine del quale è possibile presentare domanda di rinnovo per accedere a un ulteriore periodo di erogazione. Tra un ciclo e l’altro è previsto un mese di sospensione.
Il rinnovo può essere richiesto solo se:
- il nucleo familiare continua a soddisfare i requisiti di accesso (ISEE, composizione, soggetti fragili, ecc.);
- si presenta una nuova domanda all’INPS;
- si seguono le regole previste per la sottoscrizione del PAD, in base alla variazione o meno del nucleo familiare.
Vediamo cosa comporta la variazione del nucleo familiare facendo affidamento sulle indicazioni ufficiali del Ministero del Lavoro.
Nucleo familiare invariato: rinnovo semplificato senza nuovo PAD
Nel caso in cui il nucleo familiare rimanga invariato, non è obbligatoria la sottoscrizione di un nuovo Patto di Attivazione Digitale (PAD). È considerato invariato il nucleo che non ha subito cambiamenti rispetto all’invio della prima domanda. La composizione del nucleo è considerata invariata anche se:
- vi sono stati soltanto decessi o nascite;
- la nuova domanda viene presentata da un componente diverso, a condizione che i membri del nucleo restino gli stessi.
In questi casi:
- la sottoscrizione del PAD viene convenzionalmente fatta coincidere con la data di presentazione della domanda di rinnovo;
- se il richiedente decide comunque di sottoscrivere un nuovo PAD nucleo, questo viene considerato un aggiornamento del precedente, e non incide sulla data di decorrenza del beneficio.
Se la domanda di rinnovo viene accolta, il nuovo periodo di erogazione dell’AdI inizia dal mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda di rinnovo.
Nucleo familiare variato: obbligo di nuovo PAD e decorrenza diversa
Se la composizione del nucleo familiare è cambiata in modo sostanziale (es. ingresso o uscita di membri, separazioni, unioni, trasferimenti), allora la situazione è diversa.
In questo caso:
- è necessario sottoscrivere un nuovo PAD tramite la piattaforma SIISL, riferito al nuovo nucleo;
- la decorrenza del beneficio non coincide più con la domanda, ma con il mese successivo alla sottoscrizione del PAD del nuovo nucleo da parte del richiedente.
In sintesi: come cambia la decorrenza dell’Assegno di Inclusione
| Situazione del nucleo | PAD necessario? | Decorrenza dell’ADI |
|---|---|---|
| Nucleo invariato | No | Mese successivo alla presentazione della domanda |
| Nucleo invariato ma nuovo PAD | Facoltativo | Sempre mese successivo alla domanda |
| Nucleo variato | Sì | Mese successivo alla sottoscrizione del PAD |
Insomma, il rinnovo dell’Assegno di Inclusione dopo i primi 18 mesi è una procedura abbastanza semplice se il nucleo familiare non è cambiato, mentre richiede più passaggi in caso di variazioni nella composizione del nucleo.



