Con l’avvio delle immissioni in ruolo per l’anno scolastico 2025/26 torna il tema del vincolo triennale di permanenza nella scuola di prima assegnazione per i docenti neoimmessi in ruolo.
Questo in particolare per chi ottengono l’immissione con sola nomina giuridica e differimento della presa di servizio.
Nomina giuridica: cosa significa
Il DL 255/2001 stabilisce che, se l’assunzione a tempo indeterminato avviene dopo il 31 agosto, la presa di servizio viene posticipata al 1° settembre dell’anno successivo, mentre gli effetti giuridici decorrono immediatamente.
Ciò significa che i docenti individuati dopo il 31 agosto 2025 – ma da graduatorie pubblicate entro quella stessa data – avranno una nomina giuridica dal 1° settembre 2025, mentre la decorrenza economica sarà dal 1° settembre 2026.
Lo stesso meccanismo è valso per coloro che sono stati assunti dopo il 31 agosto 2024, con giuridico al 1° settembre 2024 ed economico al 1° settembre 2025.
Lo scorso anno, inoltre, le nomine giuridiche hanno riguardato anche le assunzioni effettuate entro il 31 dicembre da graduatorie pubblicate in autunno. Resta da capire se la stessa possibilità verrà confermata per il 2025/26.
Vincolo triennale
Sappiamo bene che i docenti assunti a partire dall’anno scolastico 2023/24 devono restare per almeno tre anni nella sede in cui hanno svolto l’anno di prova, compreso l’anno stesso.
Durante questo periodo non è possibile chiedere trasferimento, salvo alcune eccezioni:
- situazioni di soprannumero o esubero;
- casi riconosciuti dall’art. 33, commi 5 e 6, della legge 104/92, se sopravvenuti successivamente alla partecipazione al concorso o all’inserimento in GaE.
Da quando il vincolo?
Un punto fondamentale nel caso dei docenti neoimmessi in ruolo è che anche l’anno di decorrenza giuridica della nomina deve essere conteggiato ai fini del vincolo. Le disposizioni normative e contrattuali non distinguono infatti tra decorrenza giuridica ed economica, né richiedono che si tratti di effettivo servizio prestato. Di conseguenza, il triennio di permanenza obbligatoria si considera avviato già dal momento in cui decorre la nomina giuridica.