Con la sentenza n. 13525/2025, la Corte di Cassazione ha stabilito che il TFR non può essere erogato mese per mese in busta paga. Si tratta di un principio importante che coinvolge molti lavoratori e aziende, soprattutto nei settori dove si tenta di usare l’anticipo del TFR come forma di integrazione continua del reddito.
Il caso esaminato riguarda una società che, tramite una clausola inserita nella lettera di assunzione, aveva stabilito un versamento mensile del TFR ai propri dipendenti. Un comportamento ritenuto illegittimo sia dall’INPS, che aveva emesso un verbale di accertamento, sia dalla Suprema Corte.
Il TFR deve essere accantonato, non distribuito
Il TFR (Trattamento di Fine Rapporto) è, per legge, una retribuzione differita: viene accantonato mensilmente dal datore di lavoro, per poi essere versato alla fine del rapporto lavorativo o in alcuni casi eccezionali, tramite anticipazione.
Secondo la Cassazione, l’erogazione mensile del TFR snatura questa funzione. Il pagamento regolare e continuativo non rappresenta più un’anticipazione straordinaria, ma diventa un’integrazione alla busta paga, che però non è prevista dalla legge.
Anticipi solo in casi specifici, non ogni mese
L’articolo 2120 del Codice Civile stabilisce che l’anticipo del TFR può essere concesso solo:
una volta nella vita lavorativa; fino al 70% dell’importo maturato; solo dopo otto anni di anzianità; e nel limite del 10% degli aventi diritto o del 4% del totale dei dipendenti.
La Corte ha chiarito che anche se il contratto individuale può prevedere condizioni più favorevoli, non può trasformare il TFR in una somma da ricevere ogni mese. Un simile accordo, infatti, contrasterebbe con la logica della norma, che considera l’anticipo come una eccezione temporanea e motivata.
Nessuna causale, niente anticipo mensile
Nel caso specifico, il pagamento mensile non era legato a nessuna causale particolare. Per la Cassazione, questo è un ulteriore elemento di illegittimità: non basta un patto tra le parti, serve una motivazione chiara e coerente con le finalità del TFR.
L’interpretazione restrittiva della Corte si allinea con la nota n. 616/2025 dell’Ispettorato del Lavoro, che ha ribadito l’illiceità di queste prassi.
Infine, la Cassazione contesta che l’anticipazione senza causale possa essere considerata automatica “retribuzione ordinaria” e dunque soggetta a contributi INPS. In tal caso, si tratterebbe semmai di un pagamento non dovuto, che il datore potrebbe persino richiedere indietro.