Ogni anno il passaggio di cattedra solleva diversi dubbi tra i docenti: bisogna davvero presentarsi il 1° settembre per la presa di servizio? E soprattutto, occorre ripetere l’anno di prova? La risposta non è sempre immediata e spesso dipende dalle condizioni specifiche.
Vediamo i dettagli.
Cos’è il passaggio di cattedra
Innanzitutto ricordiamo che il passaggio di cattedra è un movimento che consente al docente di ottenere titolarità su un’altra classe di concorso, per la quale possiede abilitazione, all’interno dello stesso grado di istruzione.
È possibile richiederlo anche nella stessa scuola di titolarità.
Attenzione però: questo movimento comporta la perdita del punteggio di continuità maturato negli anni precedenti, poiché si interrompe il servizio continuativo nella precedente classe di concorso.
Passaggio di cattedra e anno di prova
Il docente che ottiene il passaggio di cattedra nello stesso grado di istruzione non deve ripetere l’anno di prova.
Infatti, se l’anno di prova è già stato svolto e superato nel grado di appartenenza non è richiesto un nuovo periodo di formazione e prova.
Obbligo di presa di servizio il 1° settembre
Diverso è il caso per la presa di servizio. La presa di servizio il 1° settembre è infatti obbligatoria per:
- docenti neoimmessi in ruolo;
- supplenti con contratto al 31/08 o al 30/06 (se la nomina parte il 1° settembre);
- docenti con assegnazione provvisoria o utilizzazione per l’a.s. 2025/26;
- docenti che hanno ottenuto trasferimento o passaggio di ruolo/cattedra;
- docenti confermati su posto di sostegno;
- docenti già titolari che rientrano da:
- collocamento fuori ruolo;
- supplenza ai sensi dell’articolo 47 CCNL 2019/21;
- congedo o aspettativa terminata il 31/08/2025;
- assegnazione provvisoria o utilizzazione nell’a.s. 2024/25.
Non devono invece presentarsi il 1° settembre i docenti che mantengono titolarità nella stessa scuola e che hanno regolarmente svolto servizio nel 2024/25, salvo che non siano state convocate attività collegiali (es. Collegio docenti).