HomeEvidenzaSupplenze 2025/26: il Docente di Ruolo può accettare? I casi

Supplenze 2025/26: il Docente di Ruolo può accettare? I casi

Con l’avvio del nuovo anno scolastico 2025/26 torna la stagione delle supplenze docenti, non solo per i precari inseriti nelle GPS e nelle graduatorie d’istituto, ma anche per i docenti di ruolo.

Non sempre però questi ultimi hanno la possibilità di accettare incarichi aggiuntivi: la normativa prevede regole precise, pensate per garantire continuità didattica e corretto funzionamento del servizio.

Supplenze annuali e fino al termine delle attività

I docenti di ruolo non possono accettare supplenze al 31 agosto o al 30 giugno, perché questi incarichi sono destinati esclusivamente a chi è inserito nelle graduatorie provinciali. L’obiettivo è tutelare il diritto dei precari a lavorare sui posti vacanti o disponibili.

Supplenze brevi e temporanee

Diverso è il caso delle supplenze brevi e saltuarie, come quelle per malattia, maternità o altri congedi. In questi casi il dirigente scolastico può attribuire l’incarico anche a un docente di ruolo, purché non sia in contrasto con l’orario di servizio e con gli obblighi legati alla propria titolarità.

Part time e spezzoni orario

I docenti di ruolo con contratto part time possono completare il proprio orario accettando supplenze brevi o spezzoni, sempre nel rispetto dei limiti fissati dal contratto collettivo. Questo consente di integrare le ore mancanti e garantire una maggiore flessibilità al servizio scolastico.

Vincoli e incompatibilità

Resta fermo che i docenti di ruolo non possono cumulare incarichi a tempo determinato che si sovrappongono con la propria cattedra di titolarità. Le supplenze, quindi, sono possibili solo in casi specifici e compatibili con il servizio già prestato.

Consigli pratici

Per i docenti di ruolo che valutano eventuali proposte di supplenza, il consiglio è di:

  • verificare sempre la compatibilità con il proprio orario di titolarità;
  • consultare il dirigente scolastico per evitare sovrapposizioni;
  • ricordare che le supplenze lunghe restano riservate ai precari, mentre quelle brevi possono essere accettate solo se non incidono sugli obblighi di servizio.
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