HomeEvidenzaInsegnanti di Religione: gravi problemi sui Cedolini NoiPA. Ecco quali

Insegnanti di Religione: gravi problemi sui Cedolini NoiPA. Ecco quali

Per l’anno scolastico 2025/26 il Ministero dell’Istruzione ha assunto 6.022 Insegnanti di Religione cattolica a tempo indeterminato.

Questa categoria ha un particolarità: a differenza degli altri docenti, infatti, gli insegnanti di religione possono maturare progressione economica anche quando lavorano con contratto a tempo determinato.

Questa agevolazione nasce dal fatto che, prima del 2004, gli insegnanti di religione non avevano la possibilità di essere assunti in ruolo.

Insegnanti di Religione: il problema del calcolo dell’assegno ad personam

Gli insegnanti di Religione, una volta assunti in ruolo, hanno diritto a mantenere lo stesso trattamento economico in godimento prima dell’assunzione.

In questo anno scolastico le segreterie scolastiche non hanno avuto alcuna informazione su come operare per attuare questo principio. Questo si riversa sui Cedolini NoiPA e i pagamenti possono slittare a ottobre.

Facciamo il caso di un docente a tempo determinato inquadrato nella classe 15:

Questo invece lo stipendio che l’insegnante avrebbe una volta inquadrato in ruolo:

Una volta retrocesso al livello iniziale, il docente di religione percepirebbe oltre 7.000 euro in meno in un anno.

Come si calcola l’assegno ad personam per gli insegnanti di religione in ruolo?

Il calcolo è semplice. Si comincia con il prendere le tabelle stipendiali allegate al contratto 2019-2021 e si fa il calcolo sulla sola voce dello stipendio tabellare dato da stipendio + IIS conglobata

Gli altri assegni, come le due indennità vacanza contrattuale e l’acconto del contratto possono essere lasciate invariate ma devono in ogni caso essere distinte dalla retribuzione per dare la possibilità a NoiPA di dirottarle nello stipendio tabellare dopo la firma dei contratti.

La Retribuizione Professionale Docenti, invece, essendo un accessorio, potrebbe venir ridotta al valore iniziale per poi essere ripristinata una volta firmato il contratto.

In caso di firma del nuovo contratto l’assegno ad personam dovrà essere ripristinato

Nel caso in cui il CCNL Comparto Scuola venga firmato prima del superamento del periodo di prova le Segreterie Scolastiche, dovranno provvedere al ricalcolo dell’assegno ad personam in quanto le vacanze contrattuali vanno dentro lo stipendio e determinerebbero, appunto, una rivalutazione dell’assegno.

Se, come abbiamo detto nel paragrafo precedente, viene mantenuta la vecchia IVC l’importo comporta un conguaglio a pareggio.

Errori diffusi sui social

Ci siamo imbattuti, nei social in una tabella che calcola l’assegno ad personam per gli insegnanti di religione:

Il calcolo è errato per i seguenti motivi:

  • la Retribuzione Professionale Docenti (RPD) viene considerata come parte dello stipendio base ma invece è un accessorio, con ritenute previdenziali diverse dello stipendio e non dà diritto dalla tredicesima. Includerla nell’assegno ad personam causerebbe un danno erariale.
  • Le indennità vacanza contrattuale devono essere distinte. Metterle dentro l’assegno ad personam significa non recuperarle in fase di applicazione automatica del contratto e quindi, nel medio periodo, si creerebbe un danno per lo Stato e anche per i dipendenti che dovrebbero restituire gli arretrati del contratto.

Per evitare errori e problemi futuri:

Indennità e compensi accessori vanno tenuti separati.

Non bisogna usare tabelle stipendiali errate circolanti online.

L’assegno ad personam va calcolato in modo rigoroso, solo sullo stipendio tabellare (stipendio base + IIS).

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