Con l’avvio delle immissioni in ruolo e delle supplenze 2025/26, molti insegnanti si chiedono se sia possibile affiancare al lavoro a scuola altre attività lavorative.
La normativa in materia – DLGS 165/2001 e CCNL 2019/21 – è precisa e distingue tra incarichi compatibili e attività non consentite.
Attività consentite
Il principio generale è che l’attività di docente a tempo pieno o con supplenza annuale è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato. Tuttavia, la legge prevede eccezioni:
· attività di carattere occasionale o libero-professionale, purché non in conflitto con i doveri d’ufficio e autorizzate dal dirigente scolastico;
· collaborazioni intellettuali, artistiche o scientifiche, come pubblicazioni, conferenze, spettacoli o consulenze;
· attività di docenza e formazione in corsi organizzati da enti accreditati o università;
· prestazioni di lavoro autonomo occasionale, nei limiti previsti dalla normativa fiscale.
Per i docenti part time le possibilità sono più ampie: se l’orario è pari o inferiore al 50% del tempo pieno, è ammesso anche un lavoro subordinato esterno, previa autorizzazione.
Attività vietate
Restano tassativamente escluse:
· qualsiasi rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno o part time oltre il 50%, se si è già in servizio a scuola a tempo pieno;
· l’attività di commercio o impresa, salvo eccezioni per chi ricopre solo il ruolo di socio non amministratore;
· in generale, tutte le attività che possano configurare un conflitto di interessi con l’insegnamento o compromettere il decoro della funzione docente.
Docenti a tempo determinato
Anche chi lavora con supplenze annuali o fino al termine delle lezioni è soggetto alle stesse regole dei colleghi di ruolo: il contratto scolastico è considerato a tutti gli effetti lavoro pubblico e quindi valgono i vincoli di incompatibilità.



