Non solo supplenze docenti: con l’avvio dell’anno scolastico 2025/26 tornano dubbi e domande sul funzionamento delle supplenze ATA su spezzone orario.
La normativa di riferimento, richiamata anche dal Ministro con la sua nota n.157048, chiarisce che il completamento dell’orario è sempre consentito, ma con un vincolo ben preciso: deve avvenire all’interno dello stesso profilo professionale.
Vincolo
Nell’ambito delle supplenze ATA, un collaboratore scolastico può completare solo con altri spezzoni da collaboratore, così come un assistente tecnico o amministrativo può aggiungere ore esclusivamente nel proprio profilo.
Un’ulteriore possibilità è prevista per chi ha accettato inizialmente uno spezzone: si può lasciare quell’incarico per assumere un posto intero, purché al momento della convocazione non fossero disponibili incarichi a tempo pieno.
Ordine di convocazione
Le supplenze ATA seguono una gerarchia ben definita:
- prima si utilizzano le graduatorie provinciali permanenti per titoli (24 mesi);
- in caso di esaurimento, si scorre la seconda fascia provinciale;
- solo come ultima soluzione, i dirigenti possono attingere alle graduatorie d’istituto, comprese quelle di terza fascia.



