HomeEvidenzaDipendenti Pubblici e Attività Agricole: novità dalla sentenza del Consiglio di Stato

Dipendenti Pubblici e Attività Agricole: novità dalla sentenza del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5854/2025 del 7 luglio, ha stabilito che i dipendenti pubblici possono svolgere attività agricola occasionale anche con partita IVA, purché priva di carattere professionale. La vicenda nasce dal ricorso di un maresciallo della Guardia di Finanza sanzionato per aver aperto una partita IVA legata a coltivazioni su terreni propri. I giudici hanno chiarito che nessuna norma vieta a un dipendente di coltivare la propria terra, quando l’attività resta marginale e non professionale.

Normativa e limiti previsti

Le leggi di riferimento, l’articolo 60 del D.P.R. 3/1957 e l’articolo 53 del T.U.P.I., vietano ai dipendenti pubblici lo svolgimento di attività commerciali o industriali.

Tuttavia non includono nel divieto la coltivazione agricola su terreni personali, se priva di carattere imprenditoriale. La sentenza conferma quindi che il possesso di partita IVA, quando collegato a un’attività agricola familiare, non comporta violazioni disciplinari.

Stop ai divieti senza base normativa

Il Consiglio di Stato ha precisato che circolari interne delle singole amministrazioni non possono introdurre divieti non previsti dalla legge. L’apertura di una partita IVA agricola, se non finalizzata a un’impresa vera e propria, non costituisce quindi un illecito. Anzi, viene richiamato il diritto costituzionale di proprietà, sancito dall’articolo 42 della Costituzione e dal Primo Protocollo addizionale alla CEDU, che comprende la possibilità di coltivare liberamente il proprio terreno.

Libertà e utilizzo dei beni

Secondo i giudici, imporre restrizioni non giustificate significherebbe limitare in modo irragionevole le libertà del cittadino lavoratore. Il Consiglio di Stato ha richiamato anche il principio di utilizzo redditizio dei beni immobili, ricordando che i dipendenti pubblici possono concedere in locazione appartamenti o ville di loro proprietà. Con la stessa logica, non può essere vietata la coltivazione di terreni quando l’attività non ha carattere imprenditoriale.

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