Con l’inizio dell’anno scolastico, molti docenti e personale ATA si interrogano sui propri diritti in materia di assenze retribuite. Tra questi rientra il congedo matrimoniale, un permesso di 15 giorni che il personale può utilizzare in occasione del matrimonio, senza subire decurtazioni dallo stipendio.
Quando si può prendere
In materia di assenze retribuite il congedo matrimoniale dura 15 giorni consecutivi. Questi giorni possono essere fruiti prima o dopo il matrimonio, a seconda delle esigenze del dipendente: si può iniziare il congedo fino a una settimana prima dell’evento o posticiparlo fino a due mesi dopo. La scelta spetta al dipendente, in base alle proprie necessità personali e alla programmazione scolastica.
Differenze tra personale di ruolo e supplenti
I docenti e ATA di ruolo hanno diritto al congedo retribuito e possono utilizzarlo anche anticipatamente rispetto alla data del matrimonio. La richiesta può essere accompagnata da un’autocertificazione.
Anche i supplenti hanno diritto al congedo, ma solo se il matrimonio cade durante il periodo di supplenza. Se l’evento si verifica al di fuori del contratto attivo, il permesso non è riconosciuto.
Come richiedere il congedo
La procedura è semplice: il dipendente deve presentare una richiesta scritta al dirigente scolastico, indicando la data del matrimonio e il periodo in cui intende fruire dei 15 giorni.
Attenzione: il congedo matrimoniale non può essere frazionato. I 15 giorni infatti devono essere fruiti in modo continuativo. Inoltre, non può essere combinato con ferie o altri permessi.




