Con l’avvio dell’anno scolastico 2025/26, per molti aspiranti è già tempo di scelte decisive sulle supplenze docenti conferite da GPS e GaE.
Non sempre, però, la nomina accettata viene poi portata a termine: può accadere che il docente decida di rinunciare oppure di abbandonare l’incarico. In entrambi i casi, la normativa prevede conseguenze precise.
Rinuncia prima della presa di servizio
Se il docente non prende servizio dopo l’assegnazione di una supplenza da GPS o GaE, la rinuncia comporta la sanzione prevista dall’OM 88/2024: l’esclusione dalle ulteriori convocazioni, sia per quella graduatoria sia per altre correlate, per tutto l’anno scolastico in corso. Resta possibile accettare soltanto supplenze docenti brevi e saltuarie da graduatorie di istituto o interpelli.
Abbandono dopo l’inizio del servizio
Il caso più grave è l’abbandono dell’incarico dopo aver preso servizio. In questo scenario, l’aspirante è depennato per l’intero anno scolastico da tutte le graduatorie di conferimento delle supplenze.
Differenze con le graduatorie di istituto
Per le nomine da graduatorie di istituto, le sanzioni sono più circoscritte:
- la rinuncia non comporta penalizzazioni, salvo che avvenga dopo l’accettazione;
- l’abbandono determina invece la perdita della possibilità di ottenere incarichi dalla stessa graduatoria d’istituto e per la stessa classe di concorso o tipologia di posto per il resto dell’anno.



