La Manovra 2026 porta significative innovazioni nel mondo dell’istruzione e della ricerca.
Dalla gestione delle supplenze ai nuovi criteri per gli organici, fino al potenziamento del diritto allo studio e alla ricerca universitaria, la manovra punta a una scuola più efficiente, inclusiva e meritocratica.
Le misure sono contenute nel Titolo VII – “Istruzione, Università, Ricerca e Cultura” della legge.
Supplenze, assenze e fondi per le scuole
Articolo 106 – Misure in materia di istruzione
Il Governo introduce regole più chiare e vincolanti sulla gestione delle assenze del personale scolastico:
- Il dirigente scolastico è obbligato (non più facoltativo) a sostituire i docenti assenti, salvo casi eccezionali.
- È possibile utilizzare docenti dell’organico dell’autonomia per coprire supplenze brevi fino a 10 giorni, anche nei posti di sostegno.
- Viene istituito un monitoraggio quadrimestrale delle assenze del personale docente e ATA, con trasmissione dei dati al MEF.
- Gli eventuali risparmi di spesa per supplenze potranno essere reinvestiti nel Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (FMOF) fino al 10%.
Organico dell’autonomia e personale ATA: fine della programmazione triennale
Articolo 107 – Nuova definizione dell’organico dell’autonomia e del personale ATA
La Legge di Bilancio 2026 modifica la struttura dell’organico scolastico:
- L’organico dell’autonomia (docenti di cattedra e potenziamento) sarà definito ogni anno, non più su base triennale.
- È soppresso l’organico triennale ATA. La consistenza complessiva del personale amministrativo, tecnico e ausiliario sarà ridefinita annualmente dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.
- Con appositi decreti, il MIUR potrà attuare una programmazione pluriennale fino a due anni per esigenze specifiche.
Università e ricerca: nasce il Piano Triennale della Ricerca
Articolo 108 – Pianificazione pluriennale dei finanziamenti per la ricerca
La manovra istituisce il Piano Triennale della Ricerca (PTR) per migliorare la programmazione e l’efficacia dei fondi destinati a università ed enti di ricerca:
- Programmazione triennale con bandi annuali competitivi;
- Finanziamenti a università, enti di ricerca e istituzioni AFAM;
- Esclusione dei fondi PNRR, FSC e PNC per evitare sovrapposizioni;
- Approvazione dei bandi entro il 30 aprile di ogni anno.
Inclusione scolastica e studenti con disabilità
Articolo 128 – LEP in materia di assistenza all’autonomia e comunicazione personale
Il Governo definisce per la prima volta i Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) per l’assistenza agli studenti con disabilità:
- I LEP garantiranno standard uniformi in tutte le regioni.
- Entro il 2027 sarà istituito un Registro nazionale dei fabbisogni territoriali di assistenza.
- I decreti attuativi saranno emanati da Autorità per la disabilità, Ministero dell’Istruzione e MEF.
Diritto allo studio universitario e borse di studio
Articolo 129 – Livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione
La legge potenzia le misure per il diritto allo studio universitario:
- Aumento di 250 milioni di euro annui del Fondo integrativo statale per le borse di studio;
- Garanzia di pari accesso all’università per studenti meritevoli con minori mezzi economici;
- Avvio di un monitoraggio nazionale dei LEP a cura del Ministero dell’Università e del MEF, senza nuovi costi per lo Stato.
Tabella riassuntiva delle misure per scuola e università





