HomeEvidenzaGli Statali Possono Lavorare Stando all’Estero: Cosa Dice l'ARAN sullo Smart-Working

Gli Statali Possono Lavorare Stando all’Estero: Cosa Dice l’ARAN sullo Smart-Working

Fino a oggi sembrava un’opzione lontana o incerta, ma ora arriva una conferma importante per i lavoratori della Pubblica Amministrazione: anche dall’estero si potrà lavorare in modalità agile o da remoto, purché siano rispettati alcuni requisiti.

È quanto chiarisce un recente parere dell’ARAN che, senza modificare i contratti in vigore, apre di fatto le porte a una nuova flessibilità internazionale nel lavoro pubblico.

Lavoro agile o da remoto: via libera anche dall’estero

Nel Parere ARAN del 26 settembre 2025 (prot. n. 39301), l’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni risponde a una richiesta specifica di chiarimento da parte di un ente pubblico, stabilendo che non esiste alcuna norma contrattuale che vieti il lavoro agile o da remoto dall’estero.

Il riferimento è al CCNL Funzioni Locali del 16 novembre 2022, che – pur disciplinando il lavoro agile e da remoto – non contiene divieti territoriali espliciti, lasciando quindi aperta questa possibilità.

Condizioni da rispettare per lavorare da un altro Paese

L’ARAN sottolinea però che, per attivare il lavoro dall’estero, devono essere garantite alcune condizioni. Nel parere, infatti, si legge:

Tuttavia, tenuto conto che il dipendente in lavoro agile può essere richiamato in sede qualora lo svolgimento dell’attività lavorativa a distanza sia impedito o sensibilmente rallentato, per via di problematiche di natura tecnica e/o informatica, o per sopravvenute esigenze di servizio, come disposto dai commi 4 e 5 dell’art. 66 del richiamato CCNL e che, comunque, il lavoratore nella scelta dei luoghi deve accertare la presenza delle condizioni che garantiscano la sussistenza delle condizioni minime di tutela sia della salute e sicurezza del lavoratore che di tutela di riservatezza dei dati, si ritiene che sia prerogativa e responsabilità datoriale disciplinare, in via regolamentare e nell’accordo individuale, ogni elemento utile al rispetto delle disposizioni contrattuali e legali in materia.”

Pertanto, per lavorare in smart working dall’estero il dipendente pubblico deve garantire:

  • Requisiti tecnologici e organizzativi adeguati, per assicurare lo svolgimento regolare delle attività.
  • Salvaguardia della salute e sicurezza del lavoratore.
  • Protezione della riservatezza dei dati trattati nel contesto lavorativo.

Inoltre, l’amministrazione ha sempre la possibilità di richiamare il lavoratore in sede, in caso di necessità tecnica o per esigenze urgenti di servizio.

Da dove si può lavorare e per quanto tempo?

Chi sceglie di lavorare dall’estero deve indicare un luogo idoneo, conforme agli standard di sicurezza e privacy previsti per il lavoro pubblico. Per quanto riguarda la durata, il parere ARAN non pone limiti temporali precisi, ma ricorda che:

  • Nel lavoro da remoto (non agile), la normativa prevede una verifica dei luoghi di lavoro ogni sei mesi – un passaggio che può diventare complesso se il lavoratore si trova all’estero.
  • Nel lavoro agile, invece, resta valida la regola della prevalenza del lavoro in presenza, che può però essere calcolata su base annuale, rendendo di fatto più gestibile una permanenza estera temporanea.

In ogni caso, nonostante il via libera generale, ogni amministrazione pubblica ha la responsabilità di regolamentare in dettaglio questa possibilità, sia attraverso regolamenti interni sia tramite accordi individuali con il lavoratore.

In altre parole: è il datore di lavoro pubblico a decidere se e come permettere il lavoro agile o da remoto da un Paese estero.

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