Il ddl Ancorotti riscrive in profondità le regole del settore estetico, affrontando tre ambiti che per anni hanno alimentato zone grigie, concorrenza sleale e rischi per la salute degli utenti: l’attività a domicilio, l’affitto di cabina e il divieto dell’attività ambulante. Il provvedimento definisce per la prima volta requisiti igienico-sanitari minimi per chi opera presso il domicilio proprio o del cliente, regolamenta in modo chiaro l’affitto delle cabine dopo anni di incertezze normative e stabilisce un divieto netto all’attività itinerante per motivi di sicurezza.
Su questo impianto si innesta il nuovo sistema sanzionatorio, uno dei pilastri del disegno di legge, che punta a colpire con decisione tutte le forme di abusivismo, incluse quelle relative ai nuovi profili: onicotecnici, truccatori e tecnici dei trattamenti per ciglia e sopracciglie.
Le nuove multe da 5.000 a 50.000 euro
Il ddl aggiorna l’articolo 12 della legge 1/1990 con sanzioni amministrative molto più incisive. Chi esercita l’attività senza requisiti professionali o senza aver presentato la SCIA rischia ora una multa da 5.000 a 50.000 euro.
La misura serve a contrastare un fenomeno sempre più diffuso, in particolare nelle prestazioni a domicilio o in cabine affittate senza controllo, e a ristabilire condizioni di concorrenza leale per le attività regolari. L’impianto è graduato e proporzionato, con l’obiettivo di colpire soprattutto le irregolarità sostanziali e non quelle di chi, pur in regola, omette alcuni adempimenti.
Sospensione dell’attività fino a due anni
Accanto alle sanzioni pecuniarie arriva una misura molto pesante: la sospensione dell’attività da uno a due anni nei casi di esercizio senza requisiti.
Si tratta di un intervento che risponde alle richieste delle associazioni artigiane come Confartigianato, CNA, Casartigiani, e si inserisce negli orientamenti della Cassazione, che consente sanzioni accessorie quando previste in modo puntuale e proporzionate (sentenza n. 11689/2001). L’obiettivo è scoraggiare con forza chi opera in modo totalmente abusivo, anche nei casi in cui utilizza cabine affittate come schermo per rapporti di lavoro irregolari.
Confisca di attrezzature e locali
Una delle novità più dure riguarda la confisca obbligatoria delle attrezzature e, quando ricorrono i presupposti, dei locali utilizzati per l’attività illegale.
Il richiamo all’articolo 20 della legge 689/1981 rende possibile la confisca anche senza una condanna penale formale, a condizione che i beni siano stati impiegati per commettere l’illecito. Questa misura impedisce la prosecuzione dell’attività e rimuove il vantaggio economico dell’abusivismo.
Rinvio alle sanzioni penali
Il ddl chiude il pacchetto prevedendo l’applicazione delle sanzioni penali ordinarie nei casi più gravi: falsità documentale, lesioni, somministrazione di sostanze vietate o esercizio abusivo di professioni sanitarie (articolo 348 del codice penale).
In questo modo viene garantito un coordinamento efficace tra illecito amministrativo e responsabilità penale, soprattutto nelle situazioni in cui l’abusivismo mette a rischio la salute dell’utente.



