HomeEvidenzaAssegno di Inclusione, Nuova Svolta INPS: Certificare lo Svantaggio Diventa Più Rapido

Assegno di Inclusione, Nuova Svolta INPS: Certificare lo Svantaggio Diventa Più Rapido

Un aggiornamento importante sta per rivoluzionare l’accesso all’Assegno di Inclusione per alcune persone che escono dal sistema penitenziario: non sarà più un ostacolo la certificazione delle condizioni di svantaggio, perché ora gli uffici penali esterni possono convalidarla direttamente.

Questa misura, ufficializzata dall’INPS con il messaggio n. 3408 del 12 novembre 2025, apre nuove prospettive di inclusione sociale per chi ha vissuto la detenzione.

Che cos’è l’Assegno di Inclusione e chi può riceverlo

L’ADI è una misura di sostegno economico e sociale, concepita per aiutare nuclei familiari in condizioni fragili. Ecco alcuni requisiti chiave per accedervi:

  • L’ISEE del nucleo familiare deve essere entro le soglie previste; con la legge 2025, ad esempio, la soglia ISEE è stata innalzata a 10.140 euro.
  • Serve uno stato di svantaggio certificato, come l’inserimento in programmi di cura o assistenza socio-sanitari.
  • L’assegno viene concesso a nuclei con soggetti affetti da disabilità, minori, over 60, oppure a chi si trova in una condizione di fragilità che renda necessario un percorso personalizzato di inclusione lavorativa o sociale.

Gli ex detenuti possono avere l’Assegno di Inclusione?

Il Ministero del Lavoro ha chiarito che non può beneficiare dell’Assegno di Inclusione una persona che sia sottoposta a misura cautelare personale o a misura di prevenzione.

Allo stesso modo, non può accedervi la persona che abbia avuto negli ultimi dieci anni una sentenza di condanna per:

  • i reati di utilizzo di falsa documentazione,
  • i omessa comunicazione delle variazioni del reddito e del patrimonio o di altre informazioni dovute o rilevanti ai fini del mantenimento del beneficio,
  • un delitto non colposo con pena superiore a un anno di reclusione.

Al contrario, fermo restando il soddisfacimento dei requisiti, possono essere beneficiare dell’AdI le persone:

  • ex detenute nel primo anno successivo al fine pena,
  • ammesse alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno in carico agli Uffici per l’Esecuzione Penale Esterna.

Ex detenuti e AdI: la svolta con il messaggio INPS

Una delle novità più rilevanti riguarda chi è seguito dagli Uffici di Esecuzione Penale Esterna (UEPE) del Ministero della Giustizia: l’INPS ha deciso di estendere anche a questi uffici il servizio di “Validazione delle certificazioni ADI”.

In pratica, gli UEPE possono:

  • validare direttamente le dichiarazioni relative alle condizioni di svantaggio (articolo 3, comma 5, lettera f) del DM 154/2023) sia per il richiedente che per i suoi familiari;
  • certificare l’inserimento in programmi di cura e assistenza, un requisito essenziale per accedere all’Assegno di Inclusione.

Se la verifica non viene registrata entro 60 giorni dalla comunicazione INPS, l’esito è comunque considerato positivo. Si attiva quindi un meccanismo di “silenzio-assenso” per la validazione.

Come cambia la domanda AdI per chi proviene dal sistema penitenziario

Con il messaggio 3408, l’INPS ha anche aggiornato la modulistica per le domande:

  • Nel Quadro C del modello AdI è ora possibile selezionare, dal menu a tendina, il Ministero della Giustizia indicando l’UEPE competente per la propria zona.
  • Sul portale INPS, nella sezione AdI, sono disponibili tabelle aggiornate con tutte le articolazioni regionali e provinciali degli uffici UEPE, così da evitare errori nella compilazione.
  • Se l’indicazione dell’ufficio è errata, il richiedente può richiedere la correzione dei dati all’INPS prima che l’istruttoria venga completata.
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