Con la Legge di Bilancio 2026, il governo ha deciso di spostare gradualmente l’età pensionabile: un mese in più nel 2027 e due nel 2028. Ma non tutti i lavoratori sono uguali: chi svolge lavori gravosi o usuranti non subirà questo aumento.
Per chi lavora in condizioni particolarmente pesanti, dunque, il traguardo della pensione resta invariato, senza dover aspettare più a lungo per lasciare il lavoro.
Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026 sull’età pensionabile
Secondo il testo della Legge di Bilancio 2026, l’aumento dell’età pensionabile sarà graduale e moderato (e si aggiunge a quanto previsto dalla Legge Fornero: 67 anni), per evitare scossoni troppo forti nel calendario delle uscite dal lavoro.
- 2027: +1 mese all’età pensionabile,
- 2028: +2 mesi all’età pensionabile.
Ma come anticipato sopra, sono esclusi dall’aumento dell’età pensionabile i lavoratori impegnati in mansioni gravose o usuranti.
Chi rientra tra i lavoratori esclusi dall’allungamento dell’età pensionabile
Secondo l’art. 43 comma 3 lettera a), sono i lavoratori dipendenti, che svolgono, al momento del pensionamento, da almeno sette anni negli ultimi dieci o da almeno sei anni negli ultimi sette, attività lavorative in tali professioni per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni. Si tratta dei lavorazioni usuranti indicate nell’Allegato B annesso alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, vale a dire:
- A. Operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici,
- B. Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni,
- C. Conciatori di pelli e di pellicce,
- D. Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante,
- E. Conduttori di mezzi pesanti e camion,
- F. Personale delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni,
- G. Addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza,
- H. Insegnanti della scuola dell’infanzia ed educatori degli asili nido,
- I. Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati,
- L. Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia,
- M. Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti,
- N. Operai dell’agricoltura, della zootecnia e della pesca,
- O. Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative,
- P. Lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nella normativa del decreto legislativo n. 67 del 2011,
- Q. Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.
Altri lavoratori esclusi
L’indicazione su chi siano i lavoratori esclusi dall’aumento dell’età pensionabile continua alla lettera b) del suddetto articolo (43, comma 3).
Si tratta dei “lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, che soddisfano le condizioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 1 del decreto legislativo n. 67 del 2011 e sono in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni“.
Quindi, stando a quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, del dlgs n. 67, si tratta nello specifico di:
- Lettera b) Lavoratori notturni, tra cui:
- turnisti che prestano la loro attività nel periodo notturno per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all’anno non inferiore a 78 per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato dal 1° luglio 2009;
- lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo.
- Lettera c) Lavoratori dell’industria impegnati all’interno di un processo produttivo in serie, quindi in catene di montaggio.
- Lettera d) Conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.
A questi, si aggiungono i lavoratori indicati nella lettera a), comma 1, art. 1, di suddetto decreto, ossia coloro che svolgono le mansioni indicate come “particolarmente usuranti” dal decreto ministeriale del 19 maggio 1999.
Si tratta di attività che comportano sforzo fisico intenso, condizioni ambientali gravose o elevate tensioni psicofisiche.
Le principali categorie incluse dal DM 19 maggio 1999
Il decreto individua quattro grandi gruppi:
1) Lavori in galleria, cava o miniera
Comprendono attività svolte:
- in ambienti sotterranei;
- in cunicoli, pozzi, cave profonde;
- con presenza di polveri, scarsa areazione, rischio crolli.
2) Lavori ad alte temperature
Riguardano operai che lavorano vicino a:
- forni industriali;
- impianti siderurgici, vetrerie, fonderie;
- processi con esposizione costante al calore intenso.
3) Lavorazioni in spazi ristretti
Attività che comportano lavoro in:
- serbatoi, vasche, tubazioni, camini, caldaie;
- ambienti difficili da raggiungere, dove si opera in posizioni scomode e con limitata libertà di movimento.
4) Lavori svolti nelle cave e nelle miniere all’aperto
Includono attività estrattive pesanti, movimentazione blocchi, perforazione, frantumazione, escavazione.
Tutti questi lavoratori, in aggiunta a quelli elencati sopra e nei paragrafi precedenti, continueranno quindi a seguire i requisiti tradizionali per la pensione, senza penalizzazioni dovute all’aumento dell’età.
Le critiche della CGIL
Per i lavoratori non gravosi, l’aumento dell’età significa restare al lavoro più a lungo e, di conseguenza, percepire una pensione calcolata con coefficienti meno favorevoli.
Come sottolinea la CGIL, questo meccanismo può essere visto come una doppia penalizzazione: più anni di lavoro e pensione ridotta.
«Riteniamo che questo sia un passo indietro per i lavoratori e i pensionati, poiché allungare ulteriormente l’età pensionabile non tiene conto delle reali condizioni di vita e di lavoro delle persone. Inoltre, va ricordato che le pensioni contributive, e in parte anche quelle miste, già prevedono un meccanismo di adeguamento automatico alla maggiore aspettativa di vita» si legge in un comunicato.
«Aumentare ulteriormente l’età pensionabile equivale quindi a imporre una doppia penalizzazione. In pratica, si chiede ai lavoratori di restare al lavoro più a lungo pur sapendo che la loro pensione sarà calcolata con un coefficiente meno favorevole» continua.
Pertanto, solo per i lavoratori gravosi la tutela è reale: il loro percorso pensionistico non subirà ritardi, riconoscendo il peso fisico e psicologico delle mansioni svolte.



