Il disegno di legge che il ministro Guido Crosetto vuole portare in Consiglio dei ministri mira a creare una riserva volontaria di circa 10.000 professionisti da attivare in caso di crisi, attacchi cyber, emergenze o esigenze tecniche delle Forze Armate. Una struttura snella, non obbligatoria, che unisce specialisti — ex militari, tecnici digitali, medici, ingegneri, esperti di logistica — in un bacino attivabile quando serve, senza sottrarli al loro impiego civile durante il resto dell’anno.
Per comprendere come potrebbe funzionare il modello italiano, è utile guardare ai sistemi cui Crosetto si ispira: Germania e Francia. E soprattutto capire cosa succede al rapporto di lavoro del riservista quando viene richiamato.
Cosa fanno i riservisti tedeschi e francesi quando non sono impiegati
In Germania, i riservisti della Bundeswehr lavorano a tempo pieno nel settore civile, pubblico o privato. Sono impiegati privati, tecnici informatici, ingegneri, sanitari, dipendenti pubblici, liberi professionisti. Insomma conducono una vita lavorativa ordinaria fino al momento del richiamo.
I richiami avvengono per pochi giorni o settimane l’anno, programmati o straordinari. Quando scatta la convocazione, il lavoratore sospende temporaneamente il proprio impiego e lo Stato subentra nella retribuzione. Il posto è garantito per legge: nessuna penalità, nessun rischio disciplinare, nessun demansionamento al rientro.
In Francia, la Réserve opérationnelle è ancora più flessibile. I riservisti lavorano normalmente come dipendenti, sanitari, studenti, tecnici, professionisti dell’industria e dei servizi. Dedicano da 5 a 30 giorni annui al servizio, con chiamate sempre volontarie. Anche qui il datore non può opporsi, e il rapporto di lavoro civile viene semplicemente sospeso per il periodo necessario.
Questi due modelli hanno un punto fermo: il riservista è un professionista civile per la maggior parte dell’anno; la dimensione militare resta episodica, regolata e tutelata.
Come funzionerà in Italia: rapporto di lavoro, sospensione, retribuzione e tutele
Il ddl italiano dovrà stabilire regole molto simili. Gli elementi giuslavoristici attesi sono:
1. Sospensione temporanea del contratto di lavoro civile.
Il riservista, quando richiamato per addestramento o emergenza, interrompe l’attività lavorativa senza perdere anzianità, diritti o inquadramento. Il rapporto resta “congelato” fino al termine del servizio.
2. Divieto di licenziamento o penalizzazione.
Il datore non potrà opporsi alla convocazione né adottare misure punitive. È una tutela già presente nei modelli europei, destinata a essere replicata.
3. Retribuzione sostitutiva pagata dallo Stato.
Durante i giorni di servizio, la Difesa corrisponderà indennità, diaria e contribuzione, garantendo copertura economica completa.
4. Preavviso salvo emergenze.
Per gli addestramenti periodici è previsto un preavviso adeguato per consentire alle aziende di organizzarsi. In caso di calamità o attacchi cyber la convocazione può essere immediata, ma sempre con tutela del lavoratore.
5. Rientro automatico nel posto di lavoro.
Terminato il servizio, il riservista riprende la propria attività ordinaria senza modifiche di ruolo, stipendio o condizioni contrattuali.
Il modello italiano, dunque, non prevede riservisti “fissi” nella Difesa: prevede professionisti civili che diventano risorsa dello Stato solo quando necessario, senza rinunciare al proprio lavoro e con un quadro di tutele giuridiche che il ddl definirà in modo puntuale.




