La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 1726/2025 ha riacceso un tema che da più di dieci anni pesa su docenti, ATA e personale AFAM: il blocco stipendiale dell’anno 2013. Con un pronunciamento atteso da migliaia di lavoratori, la Suprema Corte ha finalmente tracciato un confine preciso tra ciò che può essere recuperato e ciò che, almeno per ora, resta definitivamente perduto.
Una decisione che cambia le regole: cosa riconosce davvero la Cassazione
Secondo la sentenza, l’anno 2013 non è del tutto “vuoto”: produce effetti sul piano giuridico, ma non su quello economico.
Ciò significa che il servizio svolto in quell’anno può tornare utile nella carriera e per alcune procedure amministrative, ma non comporta il diritto ad aumenti stipendiali né arretrati.
Cosa si sblocca: l’effetto giuridico dell’anno 2013
Il riconoscimento giuridico permette di conteggiare il 2013 per:
- la partecipazione a concorsi (come quello per dirigente scolastico o DSGA);
- trasferimenti, passaggi di ruolo e mobilità professionale;
- ricostruzione di carriera e aggiornamento dell’anzianità utile;
- valutazioni del servizio nelle graduatorie;
- benefici previdenziali (conteggio dell’annualità ai fini pensionistici).
In altre parole, il 2013 “esiste” come anzianità, ma non aumenta lo stipendio.
Il blocco stipendiale: da dove nasce e a chi ha pesato di più
Il congelamento degli incrementi economici, introdotto dal D.L. 78/2010 e prorogato fino al 2013, ha colpito in modo uniforme tutto il comparto scuola… tranne che per un settore, che ha subìto un trattamento ancora più penalizzante.
Il personale AFAM: tre anni completamente “congelati”
Per il sistema dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, gli anni 2011, 2012 e 2013 risultano bloccati su entrambi i fronti:
- nessun riconoscimento economico,
- nessun riconoscimento giuridico (in molte ricostruzioni di carriera risultano ancora “sterilizzati”).
La sentenza della Cassazione riguarda principalmente la scuola, ma molti giuristi ritengono che possa offrire spunti anche al personale AFAM, che continua a essere la categoria più penalizzata.
Cosa resta escluso: nessun aumento di stipendio
La Cassazione è netta: senza un intervento della contrattazione collettiva, il 2013 non può essere utilizzato per:
- scatti stipendiali;
- aumenti di fascia retributiva;
- recupero arretrati.
Il principio della “sterilizzazione economica” resta pienamente valido.
Una scelta coerente con la Corte Costituzionale
Il verdetto richiama la nota sentenza n. 310/2013 della Corte Costituzionale, che aveva stabilito che il blocco fosse legittimo purché limitato nel tempo.
Per questo motivo, il 2013 rimane l’ultima annualità bloccata e non può essere trasformata in un diritto economico retroattivo.
Cosa può fare oggi il personale della scuola e l’AFAM
Alla luce della decisione, è possibile chiedere:
Per docenti e ATA
- rettifica e aggiornamento della ricostruzione carriera, inserendo il 2013 come anzianità giuridica;
- revisione dei decreti che non l’hanno conteggiato;
- riconoscimento dell’annualità ai fini previdenziali e della progressione professionale.
Per il personale AFAM
- verifica della situazione individuale: molti decreti presentano errori;
- eventuali ricorsi per allineare gli effetti giuridici alle più recenti interpretazioni;
- richiesta di inserimento degli anni 2011, 2012 e 2013 nella carriera, in coerenza con quanto previsto per il comparto scuola (sebbene la situazione normativa resti distinta).
Tabella riassuntiva

La sentenza 1726/2025 rappresenta un passo avanti per migliaia di lavoratori del sistema scolastico, che possono finalmente recuperare almeno il valore giuridico di un anno finora “sospeso”.
La strada per ottenere anche un recupero economico resta invece legata ai futuri rinnovi contrattuali.




