ISEE Più Alto Coi Voucher Formativi: A Rischio Assegno di Inclusione e Bonus

I bandi regionali e comunali per l’inclusione sociale e lavorativa utilizzano sempre più spesso il voucher formativo come strumento di politica attiva. Si tratta di misure rivolte a disoccupati, persone con disabilità o soggetti in condizioni di fragilità, con l’obiettivo di rafforzare competenze, autonomia personale e possibilità di inserimento lavorativo. Proprio perché il fine è sociale, la modalità di erogazione del voucher diventa decisiva anche sul piano fiscale.

Voucher formativo senza bonifico al beneficiario

Nel primo caso, tipico di molti avvisi pubblici regionali e comunali, il voucher è spendibile solo presso enti di formazione accreditati.
La Pubblica Amministrazione non trasferisce denaro al beneficiario, ma liquida direttamente il costo del corso all’ente formativo scelto.

Questo significa che il beneficiario:

  • non riceve somme sul conto corrente
  • non può disporre liberamente del valore del voucher
  • non può convertirlo in denaro

Dal punto di vista fiscale, manca un elemento essenziale: la percezione del reddito. Il soggetto beneficia di un servizio, non di una somma. Non si verifica quindi alcun arricchimento patrimoniale.

Perché in questo caso non nasce reddito imponibile

Il sistema tributario considera reddito solo ciò che è giuridicamente disponibile per il contribuente.
Quando il voucher resta uno strumento amministrativo, vincolato e non monetizzabile, il beneficiario non acquisisce alcuna disponibilità economica.

Per questo motivo il voucher formativo pagato direttamente all’ente:

  • non è reddito di lavoro
  • non è reddito assimilato
  • non è reddito diverso

Non va indicato in dichiarazione dei redditi e non incide su IRPEF, ISEE o prestazioni collegate al reddito.

Voucher con bonifico diretto al disoccupato

Lo scenario cambia in modo significativo quando il bando regionale o comunale prevede che il contributo venga accreditato sul conto del beneficiario per poi riversarli all’ente formativo.
Anche se il bando impone l’obbligo di utilizzare la somma esclusivamente per la formazione, il passaggio sul conto corrente è decisivo.

In quel momento il disoccupato percepisce il denaro e ne ha, anche solo temporaneamente, la disponibilità giuridica. Anche se fosse solo per pochi giorni.

Le conseguenze fiscali del passaggio sul conto

Dal punto di vista fiscale, la percezione del bonifico fa nascere il reddito.
Il contributo assume la natura di sussidio in denaro per finalità formative, assimilabile alle borse di studio e agli assegni di addestramento professionale.

Articolo 50, comma 1, lettera c), TUIR – Redditi assimilati al lavoro dipendente:

«Le borse di studio, assegni, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale.»

Il fatto che il beneficiario versi subito la somma all’ente di formazione non elimina l’imponibilità, perché la tassazione avviene al momento dell’incasso.
L’importo va quindi dichiarato ai fini IRPEF e può incidere su ISEE, agevolazioni e altri benefici collegati al reddito, come l’Assegno di Inclusione o il Supporto Formazione e Lavoro.