La legge di Bilancio 2026 rende strutturale una forma di impiego che negli ultimi anni ha rappresentato una risposta concreta alla carenza di manodopera nei campi.
Con la stabilizzazione delle prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato (LOAGRI – Lavoro Occasionale Agricolo), i nuovi operai agricoli stagionali possono essere assunti come lavoratori “occasionali”, pur restando pienamente dentro il perimetro del lavoro subordinato agricolo.
Operai agricoli stagionali: occasionali ma subordinati
La definizione può trarre in inganno. Gli operai agricoli stagionali assunti con Loagri sono sì “occasionali”, ma non si tratta di lavoro autonomo o accessorio. Come chiarito anche dall’INPS, queste prestazioni rientrano nel lavoro subordinato agricolo a tempo determinato.
Si applicano quindi, per quanto compatibili, tutte le regole lavoristiche e previdenziali previste per gli operai agricoli a termine, superando l’idea di una prestazione marginale o semplificata.
Chi può essere assunto con prestazione occasionale agricola
Non tutte le persone possono essere assunte con questa tipologia contrattuale. Il legislatore ha circoscritto l’accesso a categorie ben definite:
- disoccupati,
- inoccupati,
- lavoratori in cassa integrazione,
- pensionati di vecchiaia o anzianità,
- studenti under 25,
- detenuti ammessi al lavoro esterno e soggetti in semilibertà.
Resta escluso, anche se rientrante in queste categorie, chi ha avuto un normale rapporto di lavoro agricolo nei tre anni precedenti, salvo i pensionati. La ratio è chiara: evitare sovrapposizioni con il lavoro agricolo ordinario.
Durata limitata e attività solo stagionali
Il lavoro occasionale agricolo può riguardare esclusivamente attività stagionali. La durata massima è fissata in 45 giornate annue per ciascun lavoratore, all’interno di un contratto che non può superare i 12 mesi complessivi.
Questo limite rafforza il carattere occasionale della prestazione, pur mantenendo un inquadramento pienamente subordinato.
Compenso, contributi e vantaggi per imprese e lavoratori
La retribuzione è quella prevista dai contratti collettivi nazionali e provinciali agricoli. Il compenso è esente da imposizione fiscale, non incide sullo stato di disoccupazione ed è cumulabile con la pensione.
I contributi previdenziali INPS, invece, sono dovuti in misura agevolata, equiparata a quella delle zone agricole svantaggiate, con una riduzione del 68%. La stabilizzazione del Loagri evita vuoti normativi e offre alle aziende agricole uno strumento stabile per assumere operai stagionali in forma occasionale, senza distorcere il mercato del lavoro.




