Nel sistema scolastico la progressione di carriera non dipende solo dalla quantità di lavoro svolto, ma anche dalla tipologia dell’incarico ricoperto. A chiarirlo in modo definitivo è una recente decisione che riguarda da vicino il personale amministrativo e che rischia di incidere su molte posizioni professionali.
Progressione di carriera: il nodo degli anni scolastici “pieni”
Con la sentenza n. 1 del 2 gennaio 2026, il TAR di Palermo ha stabilito che, ai fini della progressione di carriera, possono essere considerati anni scolastici completi solo gli incarichi che si protraggono fino al 31 agosto. Una data che diventa decisiva per il riconoscimento dell’esperienza utile al passaggio di livello.
La pronuncia nasce dal ricorso di una dipendente della scuola che aspirava a un avanzamento nella carriera amministrativa.
Il caso della dipendente e gli incarichi svolti
La lavoratrice aveva svolto per diversi anni le funzioni di direttrice dei servizi amministrativi, accumulando complessivamente oltre tre anni di attività effettiva. Tuttavia, solo uno degli incarichi ricopriva l’intero arco dell’anno scolastico, arrivando fino alla fine di agosto.
Gli altri incarichi si erano conclusi a inizio luglio o poco dopo. Periodi lunghi e continuativi, che avevano coperto quasi interamente l’anno scolastico, comprese le fasi più impegnative dell’attività amministrativa.
Secondo la ricorrente, questi incarichi avrebbero dovuto essere valutati come anni interi, vista la continuità sostanziale del servizio prestato.
La linea dell’amministrazione scolastica
L’amministrazione scolastica ha invece applicato un criterio rigoroso. Per essere riconosciuto come anno pieno, l’incarico deve avere carattere annuale, cioè essere collegato a un posto stabile e vacante e concludersi il 31 agosto.
Non è sufficiente aver lavorato per molti mesi né aver garantito il funzionamento degli uffici nei momenti chiave. La durata formale dell’incarico resta l’elemento decisivo.
La decisione del giudice e le conseguenze
Il tribunale ha confermato la posizione della scuola, precisando che non tutti gli incarichi a tempo determinato possono essere equiparati.
Quelli annuali assicurano continuità, stabilità e piena responsabilità. Gli incarichi che terminano con la fine delle attività didattiche, pur rilevanti, hanno una natura diversa.
Il principio affermato è chiaro: nella scuola, per avanzare professionalmente non conta solo quanto si lavora, ma anche con quale tipo di incarico. Una distinzione formale, ma decisiva per molte carriere.




