La recente revisione della legge sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ha ampliato il ruolo del medico competente. Dall’importanza della prevenzione oncologica, alla possibilità di effettuare visite e test su alcol e sostanze stupefacenti in presenza di un sospetto fondato.
Si tratta di un cambiamento che collega la tutela della salute dei lavoratori alla sicurezza effettiva sul posto di lavoro, con regole precise per evitare abusi.
Controlli mirati su alcol e stupefacenti: cosa prevede la norma
Con l’aggiornamento della normativa (DL 159/2025, integrativo del D. Lgs. 81/2008), il medico competente potrà eseguire visite e test mirati su alcol e droghe.
L’articolo 17 specifica però che ciò sarà possibile solo in contesti di mansioni a rischio, ovvero quelle in cui un eventuale stato di alterazione può compromettere la sicurezza del lavoratore o di terzi.
Le attività lavorative interessate sono quelle ad elevato rischio di infortuni, individuate:
- dall’articolo 15 della Legge 30 marzo 2001, n. 125, che identifica le mansioni sensibili ai controlli per la sicurezza;
- dall’articolo 125 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309, testo unico in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope, che disciplina prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza.
Questa specificazione normativa chiarisce dove e quando il controllo può essere effettuato, evitando applicazioni generiche o arbitrarie.
Quali sono le mansioni “a rischio” per i controlli
Per identificare le attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro si può fare riferimento alle professioni menzionate nell’Intesa Stato Regioni del 16 Marzo 2006. Questa comprende numerose categorie professionali. Tra queste:
- Personale sanitario (medici, infermieri e altre figure sanitarie) in strutture pubbliche e private;
- Insegnanti e vigilatrici d’infanzia;
- Addetti alla guida di veicoli con patente (B, C, D, E), compresi autisti di trasporto persone e merci;
- Carrellisti e operatori di macchine per movimento terra e attrezzature pericolose;
- Addetti a lavori in quota o su strutture sopraelevate;
- Operatori dell’edilizia e altre attività con macchinari pericolosi;
- Controllori di volo o del traffico ferroviario;
- Operatori che lavorano con esplosivi o materiali ad alto rischio.
Queste categorie coprono infatti molte mansioni per cui una alterazione psicofisica può rappresentare un rischio serio per il lavoratore stesso e per gli altri.
Perché la nozione di “ragionevole motivo” è cruciale
Lo stesso DL 159/2025 prevede che i controlli non possano essere attivati in maniera generica o arbitraria. La visita per alcol e droga può essere effettuata solo se sussiste un ragionevole motivo, cioè un sospetto basato su elementi osservabili e documentabili durante l’attività lavorativa e, come detto, riferito a mansioni ad elevato rischio.
Non si tratta quindi di presunzioni, impressioni o antipatie personali, ma di una valutazione basata su segnali concreti:
- comportamenti incoerenti rispetto alla mansione;
- alterazioni fisiche o psicologiche evidenti (es. coordinazione compromessa, linguaggio confuso);
- incidenti o quasi‑incidenti che suggeriscono una possibile condizione alterata.
Solo in presenza di tali segnali il medico può procedere con gli accertamenti.
Perché un “ragionevole motivo” e non controlli generalizzati
Il concetto di “ragionevole motivo” è stato inserito per bilanciare due esigenze:
- da un lato la tutela della sicurezza collettiva sul lavoro, dove l’uso di alcol o droga può causare incidenti;
- dall’altro la protezione dei diritti individuali del lavoratore, evitando controlli arbitrari o discriminatori.
Per questo motivo è fondamentale che nelle aziende siano predisposte procedure interne chiare, documentate nei regolamenti, nei DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) e nei protocolli sanitari, che definiscano come identificare e gestire i segnali di sospetto.




