Metalmeccanici: le 10 Ore di Permesso “Extra” Non Sono Pagate al 100%

Dal 1° gennaio 2026 entrano in vigore nuove tutele per i lavoratori affetti da patologie oncologiche e da malattie invalidanti o croniche, anche rare. O che hanno i figli in situazione di disabilità.

Una novità che riguarda direttamente anche i metalmeccanici, perché il CCNL Metalmeccanici industria del 22 novembre 2025 ha recepito la misura delle 10 ore annue di permesso per visite, esami e cure mediche.

Tuttavia, accanto al riconoscimento del diritto, resta aperto un nodo rilevante: il contratto non prevede la retribuzione piena delle ore di permesso, lasciando applicabile la disciplina generale sull’indennità economica.

Il testo del CCNL sulle 10 ore di permesso: cosa prevede nero su bianco

Il contratto collettivo richiama espressamente la normativa di legge e disciplina l’istituto delle 10 ore annue di permesso.

Di seguito il testo integrale così come riportato nel CCNL:

«Ai sensi della legge n. 106 del 18 luglio 2025, a partire dal 1° gennaio 2026 i lavoratori affetti da malattie oncologiche ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento, previa prescrizione del medico di medicina generale o di un medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, hanno diritto:

– a dieci ore annue di permesso per i periodi utilizzati per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche nonché cure mediche frequenti. Lo stesso numero di ore sarà riconosciuto ai dipendenti con figlio minorenne affetto dalle malattie sopra individuate. Sarà permesso fruire nella stessa giornata di quote di PAR per coprire, in tutto o in parte, la prestazione lavorativa giornaliera.»

Il CCNL, quindi, disciplina chi ha diritto ai permessi, per quali finalità e con quali modalità di utilizzo, inclusa la possibilità di combinare le ore di permesso con i PAR.

A chi spettano le 10 ore e come possono essere utilizzate

Il diritto alle 10 ore annue spetta ai lavoratori metalmeccanici dipendenti che:

  • siano affetti da patologie oncologiche;
  • oppure da malattie invalidanti o croniche, anche rare;
  • con invalidità civile pari o superiore al 74%;
  • in presenza di prescrizione medica del medico di base o di uno specialista del Servizio sanitario pubblico o accreditato.

Le stesse 10 ore sono riconosciute anche ai lavoratori con figlio minorenne affetto dalle medesime patologie. I permessi possono essere utilizzati per visite, esami diagnostici, analisi di laboratorio e cure mediche frequenti.

Il contratto chiarisce inoltre che, nella stessa giornata, è possibile integrare i permessi con quote di PAR, per coprire in tutto o in parte l’orario di lavoro giornaliero.

Perché le ore non sono pagate al 100%: il limite del CCNL metalmeccanici

Il punto critico riguarda il trattamento economico delle ore di permesso.

Nel testo contrattuale, infatti, non è prevista alcuna indicazione sulla retribuzione al 100% delle 10 ore annue.

In assenza di una clausola migliorativa, trova applicazione la disciplina generale prevista dalla legge e dalle istruzioni operative dell’INPS.

Questo significa che le ore di permesso, come prevede la circolare INPS n. 152/2025:

  • sono indennizzate al 66,66% della retribuzione;
  • l’indennità è anticipata dal datore di lavoro;
  • viene poi recuperata tramite conguaglio contributivo.

Il CCNL Metalmeccanici industria del 22 novembre 2025 ha quindi regolato l’esistenza e l’utilizzo dei permessi, ma non ha previsto un’integrazione salariale a carico delle aziende, lasciando scoperto il tema della piena tutela del reddito per i lavoratori colpiti da patologie gravi.